Che cos’è un mandato di protezione futura?
Il mandato di protezione futura è un contratto con il quale una persona organizza in anticipo la propria protezione o quella di altri, per il giorno in cui non potrà più provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione delle proprie facoltà fisiche o mentali. Concretamente, il mandato consente di scegliere in anticipo la persona che si occuperà dei propri affari personali (gestione degli spostamenti, del tempo libero, delle vacanze, dell’accompagnamento spirituale, ecc.) e/o dei propri beni.
Il mandato di protezione futura: per sé o per altri
Il mandato di protezione futura può essere concluso per sé.
Può essere firmato da qualsiasi persona maggiorenne o minore emancipata, non sottoposta a una misura di tutela o a un’abilitazione familiare, allo scopo di far gestire il proprio patrimonio o la propria persona da una o più persone per il giorno in cui non sarà più capace di provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione delle proprie facoltà.
Il mandato di protezione futura può anche essere concluso per altri.
Ciò rinvia al caso del mandato firmato dai genitori di un figlio minorenne sul quale esercitano la responsabilità genitoriale o di un figlio maggiorenne di cui hanno il carico materiale e affettivo al momento della firma del mandato. Tale figlio deve essere affetto da un’alterazione delle proprie facoltà che gli impedisce di esprimere la propria volontà. Questo tipo di mandato deve obbligatoriamente essere redatto in forma notarile e si apre soltanto alla morte dei genitori o quando questi sono incapaci di assicurare il proprio compito.
Da notare: se un mandato di protezione futura è stato istituito dai genitori di un figlio minorenne a favore di quest’ultimo, il mandato di protezione futura inizierà soltanto al raggiungimento della maggiore età. Prima di tale data si applicano le regole dell’amministrazione legale.
Il mandato di protezione futura offre un’alternativa all’istituzione di un’amministrazione di sostegno o di una tutela
Il mandato di protezione futura consente dunque a una persona di organizzare la propria protezione personale, di scegliere la persona che ne sarà incaricata e di evitare il ricorso a una misura giudiziaria di amministrazione di sostegno o di tutela, più vincolante.
Mandato di protezione futura: atto notarile o scrittura privata?
Il mandato di protezione futura può essere redatto in due forme: con atto notarile o con scrittura privata (articolo 477, comma 4, del Codice civile).
Il mandato di protezione futura notarile
Consente di affidare al mandatario poteri estesi, poiché questi potrà compiere atti patrimoniali importanti, come vendere un alloggio.
Inoltre, in caso di smarrimento, il notaio può rilasciare una copia del mandato notarile. Il mandato per altri è obbligatoriamente notarile.
Da notare: la vendita dell’abitazione principale o secondaria richiede l’autorizzazione del giudice (articolo 426 del Codice civile).
Il mandato di protezione futura per scrittura privata
Ha effetti più limitati, poiché il mandatario può prendere soltanto le decisioni necessarie alla buona gestione del patrimonio. Può assumere due forme: quella del modello tipo definito con decreto (cerfa n. 13592*03) e quella redatta per scrittura privata controfirmata da un avvocato.
Se è possibile redigere un mandato per scrittura privata, va privilegiato il mandato di protezione futura notarile, per beneficiare dei consigli del notaio, di una data certa, dei poteri più ampi concessi al mandatario e del controllo della gestione del mandatario quando il mandato è attuato.
Chi può essere mandatario?
Un congiunto, un professionista o un ente
Il mandatario può essere un congiunto o un professionista iscritto nell’elenco dei mandatari giudiziari alla protezione dei maggiorenni. In linea di principio soltanto questi ultimi hanno diritto a una remunerazione.
Il mandatario non può essere né il giudice del contenzioso della protezione né il cancelliere.
Il mandatario deve godere della propria piena capacità civile e soddisfare le stesse condizioni previste per essere tutore (articolo 480 del Codice civile). Deve indicare per iscritto che accetta il proprio incarico. Potrà essere esonerato dalla propria funzione soltanto con l’autorizzazione del giudice del contenzioso della protezione.
Uno o più mandatari
È possibile designare più mandatari: per esempio un mandatario per la persona e un mandatario per i beni, oppure un mandatario per il patrimonio privato e uno per il patrimonio professionale. .
Da notare: la pluralità di mandatari richiede una redazione accurata dei poteri di ciascuno, per evitare qualsiasi contenzioso sulle rispettive competenze.
Il mandatario sussidiario
È possibile procedere alla designazione di un mandatario sussidiario (alle stesse condizioni del mandatario principale). Il mandatario designato può infatti rinunciare ai propri poteri notificando la propria intenzione al mandante e al notaio, essere revocato o anche morire o perdere la propria capacità civile.
L’attuazione del mandato
Finché il mandante conserva tutte le proprie facoltà, il mandato non produce alcun effetto. Può essere modificato o revocato dal mandante. Quanto al mandatario, egli può ancora rinunciare al proprio incarico.
Redigere un certificato medico
Quando il mandatario constata che lo stato di salute del mandante non gli consente più di provvedere da solo ai propri interessi, si rivolge a un medico abilitato affinché esamini il mandante e rediga un certificato medico che attesti l’alterazione delle facoltà. Il mandato può essere attivato sulla persona o sul patrimonio, o su entrambi, secondo quanto preciserà il certificato medico.
Verifica da parte della cancelleria del Tribunale ordinario
Il mandatario, se possibile accompagnato dal mandante, si reca alla cancelleria del Tribunale ordinario del domicilio del mandante. Presenta in particolare il mandato e il certificato medico. Dopo la verifica delle condizioni di legge e dei documenti, il cancelliere appone il proprio visto sul mandato e lo restituisce al mandatario, che può allora attuarlo. Buono a sapersi: il cancelliere non conserva copia del mandato; è quindi possibile depositarlo tra le minute di un notaio, insieme al certificato medico, in modo da assicurarne la conservazione.
Esecuzione del mandato di protezione futura
Per agire in nome del mandante, il mandatario presenta il mandato ai terzi.
Il mandante conserva la propria capacità giuridica e quindi la propria capacità di agire personalmente se lo desidera e se il suo stato di salute lo consente. Come nell’ambito di una procura, può compiere gli atti che rientrano nell’ambito del mandato. Tali atti possono tuttavia essere rescissi per lesione, ridotti per eccesso o annullati per infermità di mente.
Il mandatario è soggetto a verifiche contabili.
Al momento dell’assunzione dell’incarico deve far procedere all’inventario del patrimonio del mandante.
In seguito deve rendere conto annualmente del proprio incarico alla persona incaricata del controllo dell’esecuzione del mandato, cioè il notaio in caso di mandato notarile o la persona designata dal mandante in caso di mandato per scrittura privata (articolo 486 del Codice civile).
In caso di difficoltà nell’esecuzione del mandato, qualsiasi interessato può rivolgersi al giudice del contenzioso.
La responsabilità del mandatario può essere fatta valere in caso di cattiva esecuzione, di insufficienza o di colpa nell’esercizio del proprio incarico. Se è riconosciuto responsabile di un pregiudizio, può essere condannato a indennizzare il mandante o i suoi eredi.
Come si estingue il mandato?
Il mandato si estingue se:
• il mandante recupera le proprie facoltà;
• il mandante è sottoposto a una misura di amministrazione di sostegno o di tutela, perché il mandato non è più sufficiente a proteggerlo, o in caso di morte del mandante;
• il mandatario è sottoposto a una misura di protezione, si trova in stato di fallimento personale o muore.
Inoltre, il giudice del contenzioso della protezione può porre fine al mandato, su domanda di chiunque, se constata che:
• il mandante non presenta alcuna alterazione delle proprie facoltà e che il mandato è stato attuato per errore o per frode;
• oppure che l’esecuzione del mandato lede gli interessi del mandante (per esempio, il mandatario non è più in grado di comprendere che cosa debba essere fatto per aiutarlo).
Il mandato di protezione futura
Che cos’è il mandato di protezione futura? Chi sono i mandanti e i mandatari? Il mandatario deve rendere conto? A partire da quale data ha effetto un mandato di protezione futura?
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