Abilitazione familiare, per proteggere un congiunto non autosufficiente

Aggiornato il martedì 1 aprile 2025

L'abilitazione familiare è una misura di protezione giuridica, al pari della tutela, della curatela o della salvaguardia di giustizia. Essa consente alle famiglie di rappresentare, assistere o compiere atti per un familiare vulnerabile, al fine di assicurare la salvaguardia dei suoi interessi, senza ricorrere alle misure tradizionali di protezione giudiziaria, più gravose (tutela, curatela e salvaguardia di giustizia). È stata istituita dall'ordinanza n. 2015-1288 del 15 ottobre 2015 ed è disciplinata dagli articoli da 494-1 a 494-12 del Codice civile francese.

L’abilitazione familiare: una questione di famiglia

  • L’abilitazione familiare per un membro della famiglia in difficoltà

L’abilitazione familiare consente di proteggere una persona maggiorenne vulnerabile « nell’impossibilità di provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione, medicalmente constatata, delle proprie facoltà mentali o delle proprie facoltà fisiche tale da impedire l’espressione della sua volontà » (C. civ. art. 425).

L’abilitazione familiare può riguardare anche un minore emancipato. La domanda deve essere presentata e decisa a 17 anni e produrrà effetto soltanto al compimento dei 18 anni (C. civ. art. 429).

Da sapere : in caso di perdita parziale di autonomia, è possibile assistere il proprio familiare con altri mezzi, per esempio una procura notarile.

  • Soltanto un membro della famiglia può essere abilitato

Soltanto alcuni membri della famiglia possono essere abilitati, e ciò a titolo gratuito (C. civ. art. 494-1), ossia:

  • gli ascendenti (genitori, nonni),
  • i discendenti (figli, nipoti),
  • i fratelli e le sorelle,
  • e il compagno (coniuge, partner, convivente), a condizione che la comunione di vita non sia cessata tra loro (C. civ. art. 494-1).

Il membro della famiglia prescelto deve in particolare essere giuridicamente capace e non essere stato privato dei diritti civici, civili e di famiglia (C. civ. art. 494-1).

Questa abilitazione può essere esercitata congiuntamente da più persone abilitate, che possono compiere ciascuna gli stessi atti in nome della persona da proteggere oppure compiere ciascuna atti diversi in nome del proprio familiare protetto.

Attenzione : se il vostro familiare ha redatto un mandato di protezione futura per scegliere in anticipo chi lo rappresenterà in caso di incapacità, sarà quel mandato a essere attuato in via prioritaria al momento opportuno.

L’istituzione dell’abilitazione familiare da parte del giudice del contenzioso della protezione

  • Il ricorso è obbligatorio

Una domanda di abilitazione deve essere presentata al giudice del contenzioso della protezione da un membro della famiglia stretta che possa essere abilitato (si ricordano i membri della famiglia: C. civ. art. 494-1), dal procuratore della Repubblica o dal maggiorenne da proteggere stesso (C. civ. art. 494-3).

Essa è indirizzata alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza del maggiorenne da proteggere, mediante il modulo Cerfa n. 15891*03. Una nota accompagna tale modulo. La domanda deve comprendere in particolare un certificato medico circostanziato (CPC art. 1218 e 1218-1). L’elenco dei medici competenti può essere ottenuto presso il tribunale competente.

  • Il giudice del contenzioso della protezione istruisce il fascicolo e decide

Il giudice ascolta o convoca il maggiorenne da proteggere, che può essere accompagnato da un avvocato o, con l’accordo del giudice, da qualsiasi persona di sua scelta, salvo casi particolari (C. civ. art. 494-4).

Il giudice deve inoltre:

  • accertare l’adesione o, in mancanza, l’assenza di opposizione legittima dei familiari alla misura di abilitazione e alla scelta della persona abilitata (C. civ. art. 494-4; CPC art. 1220-4, comma 2);
  • pronunciarsi sulla scelta della persona abilitata e sull’estensione dell’abilitazione, assicurandosi che il dispositivo previsto sia conforme agli interessi patrimoniali e, se del caso, personali dell’interessato (C. civ. art. 494-5, comma 1);
  • notificare la decisione al maggiorenne protetto e al membro della famiglia abilitato (CPC art. 1230). Il giudice può notificare la decisione ai familiari del maggiorenne (CPC art. 1230-1).

Gli interessati hanno 15 giorni per proporre appello contro la decisione, a decorrere dalla sua notifica (CPC art. 1239). L’avvocato non è obbligatorio.

Da sapere: se l’abilitazione familiare richiesta non consente di assicurare una protezione sufficiente, il giudice può disporre una delle misure di protezione giudiziaria: salvaguardia di giustizia, tutela o amministrazione di sostegno (C. civ. art. 494-5, comma 2).

  • Pubblicità della misura

L’abilitazione generale forma oggetto di annotazione a margine dell’atto di nascita della persona protetta ed è conservata nel repertorio civile della cancelleria del tribunale ordinario (C. civ., art. 1233).

Da sapere : la legge « bien-vieillir », legge 2024-317 dell’8 aprile 2024, ha istituito un registro nazionale in cui dovranno essere iscritte le abilitazioni familiari (nonché le tutele, le curatele, le salvaguardie di giustizia e i mandati di protezione futura) (C. civ. art. 427-1). Le modalità pratiche saranno precisate con decreto, e al più tardi entro il 31 dicembre 2026.

L’estensione dell’abilitazione familiare

  • I diversi incarichi della persona abilitata

In funzione dei bisogni e delle capacità della persona da proteggere, il giudice può modulare l’estensione dell’abilitazione. Egli può così decidere che:

  • l’abilitazione riguarderà i beni, o la protezione della persona, o entrambi (C. civ., art. 494-6, commi da 1 a 3);
  • la persona abilitata svolgerà:
    • un incarico di assistenza (alle condizioni della curatela);
    • oppure un incarico di rappresentanza (equivalente alla tutela);
    • alcuni atti potranno essere compiuti soltanto con l’accordo del giudice: per esempio la vendita dell’abitazione (C. civ., art. 426).
  • L’abilitazione sarà generale (e consentirà di compiere l’insieme degli atti riguardanti i beni e/o la persona) o speciale (riguarderà soltanto determinati atti).

La legge impone tuttavia alcuni limiti, e in particolare:

  • La persona abilitata (a titolo generale o speciale) può compiere un atto di disposizione a titolo gratuito in rappresentanza (donazione, legato) soltanto con l’autorizzazione del giudice tutelare (C. civ., art. 494-6, comma 4).
  • Per quanto riguarda gli atti relativi alla protezione della persona, non potranno essere compiuti (per assistenza o rappresentanza) dalla persona abilitata gli atti che richiedono un consenso strettamente personale (C. civ., artt. da 457-1 a 459-2).
  • L’abilitazione familiare generale

L’abilitazione familiare generale consente alla persona abilitata di compiere l’insieme degli atti:

  • relativi al patrimonio della persona da proteggere: gli atti di amministrazione (apertura di un conto bancario in caso di rappresentanza (C. civ., art. 494-7), percezione di redditi, disdetta di un contratto di locazione in qualità di locatore, ecc.) e gli atti di disposizione (vendita di un bene immobile...).
  • e/o relativi alla persona da proteggere: decisioni mediche, per esempio, PACS...

La persona abilitata a titolo generale non può tuttavia compiere un atto per il quale si troverebbe in conflitto di interessi con la persona protetta. Il giudice può eccezionalmente autorizzarli (C. civ., art. 494-6, comma 6).

L’abilitazione familiare è accordata per una durata massima di 10 anni, rinnovabile una volta per la stessa durata se necessario. L’abilitazione familiare può essere rinnovata per una durata più lunga, che non deve però superare i 20 anni, e soltanto se l’alterazione delle facoltà della persona è irrimediabile (C. civ. art. 494-6, comma 7). Occorre del resto il parere conforme del medico.

  • L’abilitazione familiare limitata o speciale

L’abilitazione familiare può anche essere limitata ad alcuni atti determinati. Può trattarsi di atti relativi ai beni e/o alla persona protetta. Si applicano i limiti relativi agli atti a titolo gratuito o che richiedono un consenso strettamente personale.

La persona protetta può continuare a compiere gli atti che non sono affidati alla persona abilitata.

L’abilitazione speciale non è limitata nel tempo.
Essa dura finché l’atto per il quale è stata rilasciata non è stato compiuto.

Controllo dell’abilitazione familiare

La persona abilitata, contrariamente al tutore o al curatore, non è tenuta a rendere un conto di gestione durante la durata dell’abilitazione, ma potrà essere ritenuta responsabile di una cattiva gestione al termine della misura.

Se la persona abilitata compie un atto al di fuori dell’abilitazione, tale atto è nullo di diritto (C. civ., art. 494-9, comma 5).

Se la persona protetta compie da sola atti per i quali doveva essere assistita o rappresentata, la nullità di tali atti può essere pronunciata dal giudice. Lo stesso vale per gli atti che essa ha compiuto nei due anni precedenti l’istituzione dell’abilitazione (C. civ., art. 494-9, commi da 1 a 3).

La fine dell’abilitazione familiare

La misura di abilitazione familiare cessa (C. civ. art. 494-11):

  • in qualsiasi momento, se il giudice ritiene che non sia più necessaria, su domanda di uno dei familiari del maggiorenne protetto o del procuratore della Repubblica, previo parere medico,
  • dopo la realizzazione degli atti per i quali era stata chiesta,
  • alla scadenza della durata fissata, in assenza di rinnovo,
  • se una misura di salvaguardia di giustizia, di curatela o di tutela è accordata per proteggere gli interessi del maggiorenne,
  • in caso di decesso della persona protetta.

La fine dell’abilitazione familiare generale forma oggetto di annotazione a margine dell’atto di nascita del maggiorenne (C. civ. art. 494-6, comma 8).

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