" Ogni persona che si trovi nell’impossibilità di provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione, medicalmente accertata, delle proprie facoltà mentali o delle proprie facoltà fisiche tale da impedire l’espressione della sua volontà può beneficiare di una misura di protezione giuridica " (articolo 425 del Codice civile).
Esistono tre grandi misure di protezione giudiziaria: la tutela, l’amministrazione di sostegno e la salvaguardia di giustizia. Accanto a queste misure tradizionali, l’abilitazione familiare consente alle famiglie di proteggere i propri congiunti vulnerabili senza ricorrere alle misure giudiziarie.
Quali sono i punti comuni tra la tutela, l’amministrazione di sostegno e la salvaguardia di giustizia?
I principi guida
Ogni protezione deve rispettare le libertà individuali, i diritti fondamentali e la dignità della persona. Queste tre misure rispettano quindi gli stessi principi fondamentali di:
- necessità: soltanto l’alterazione delle facoltà, medicalmente accertata e tale da porre la persona nell’impossibilità di provvedere da sola ai propri interessi, può giustificare una misura di protezione giudiziaria
- sussidiarietà: il giudice non può disporre una tale misura se la protezione della persona può essere assicurata da un mandato di protezione futura da essa concluso, o dalle regole di rappresentanza o da quelle previste tra coniugi.
- Proporzionalità: la protezione deve essere adeguata alla situazione del maggiorenne e individualizzata in funzione del grado di alterazione delle sue facoltà
La procedura davanti al giudice per tutte le misure
Ai sensi dell’articolo 430 del Codice civile, la domanda di sottoposizione a una misura di protezione deve essere presentata: dalla persona maggiorenne da proteggere; dal suo coniuge, dal suo partner unito da un PACS o dal convivente, salvo che la comunione di vita sia cessata; dai suoi discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle; dalle persone a lui vicine; dalla persona che esercita una misura di protezione giuridica o dal procuratore della Repubblica.
NB: i servizi sociali o sanitari possono rivolgersi al procuratore della Repubblica.
La persona da proteggere deve poi essere esaminata da un medico abilitato, che redige un certificato medico da consegnare al giudice del contenzioso della protezione (articolo 431 del Codice civile).
Il ricorso deve essere indirizzato al Giudice del contenzioso della protezione presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza della persona da proteggere. Il ricorso può essere presentato con il modulo cerfa n. 15891*03. Deve essere accompagnato da documenti quali l’atto di nascita della persona da proteggere, il certificato medico o ancora documenti sul patrimonio della persona da proteggere.
NB: il ricorso a un avvocato non è obbligatorio.
Se possibile, il giudice ascolta la persona da proteggere (articolo 432 del Codice civile). Può anche ascoltare il medico o i congiunti, consultare esperti o addirittura procedere a un’indagine sociale. Dopo l’udienza il giudice accoglie la misura di protezione, la rifiuta o ne pronuncia un’altra.
Egli designa una o più persone incaricate della misura di protezione, in via prioritaria tra i membri della famiglia e, se ciò non è possibile, un professionista. Nell’ambito della tutela può essere costituito un consiglio di famiglia. Può essere designato un protutore o un procuratore.
Contro la decisione del giudice può essere proposto appello entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.
Per maggiori informazioni su ciascuna misura, consultate le nostre schede specifiche.
Quali sono le differenze tra questi tre regimi di protezione?
Queste misure di protezione si distinguono per il grado di autonomia lasciato alla persona protetta, per le modalità di attuazione e per il loro obiettivo.
Diversi gradi di incapacità della persona da proteggere:
- La salvaguardia di giustizia si rivolge alle persone che subiscono una perdita di autonomia temporanea (articolo 433 del Codice civile). È per esempio il caso di una persona che soffre di un trauma cranico o di un’amnesia temporanea;
- L’amministrazione di sostegno riguarda le persone che hanno bisogno di essere assistite o controllate in modo continuativo negli atti importanti della vita civile;
- La tutela riguarda le persone che necessitano di essere rappresentate in modo continuativo negli atti della vita civile a causa di un’alterazione durevole delle loro facoltà mentali o fisiche.
Conformemente al principio di sussidiarietà (articolo 428 del Codice civile), la scelta della misura deve corrispondere ai bisogni della persona da proteggere e non deve limitarla più del necessario.
La procedura medica possibile per la salvaguardia di giustizia
A differenza della tutela e dell’amministrazione di sostegno, che possono essere disposte soltanto con decisione giudiziaria, la sottoposizione a salvaguardia di giustizia può avvenire su dichiarazione medica al procuratore della Repubblica (art. 434 del Codice civile e art. L.3211-6 del Codice della sanità pubblica).
Questa dichiarazione può essere fatta dal medico curante. Accompagnata da un parere conforme di uno psichiatra, essa vale come sottoposizione d’ufficio a salvaguardia.
Il medico di una struttura sanitaria, di un ospedale militare o di una struttura sociale o socio-sanitaria che constati che la persona che riceve le cure ha bisogno di essere protetta negli atti della vita civile a causa dell’alterazione delle sue facoltà ha l’obbligo di fare una dichiarazione al procuratore della Repubblica. La dichiarazione pone la persona sotto salvaguardia di giustizia.
Questa misura si estingue su dichiarazione fatta al procuratore della Repubblica, su iniziativa del procuratore della Repubblica, con l’apertura di una misura di tutela o di amministrazione di sostegno, alla scadenza del termine o non appena siano stati compiuti gli atti per i quali era stata disposta.
Non vi è alcun obbligo di informazione della persona protetta.
In ragione di questa diversa platea, le misure non hanno lo stesso effetto quanto al vincolo che impongono:
- Con la salvaguardia di giustizia il maggiorenne protetto conserva l’esercizio dei propri diritti, in particolare quello di compiere tutti gli atti tranne quelli affidati dal giudice al mandatario speciale; anche il divorzio per mutuo consenso non è possibile.
- Con l’amministrazione di sostegno semplice il maggiorenne protetto può gestire e amministrare i propri beni, ma è assistito dal curatore per gli atti di disposizione (vendita, prestito, ecc.). L’amministrazione di sostegno è modulabile a seconda dell’autonomia della persona da proteggere;
- Con l’amministrazione di sostegno rafforzata il curatore percepisce i redditi del maggiorenne, paga le spese e lascia a disposizione del maggiorenne l’eccedenza su un conto aperto a suo nome. Il giudice può inoltre autorizzare il curatore a concludere da solo un contratto per l’alloggio del maggiorenne (articolo 472 del Codice civile);
- Con la tutela la maggior parte degli atti è compiuta direttamente dal tutore. Egli rappresenta il maggiorenne protetto negli atti della vita civile. Percepisce i redditi della persona e si occupa di gestirne le spese.
In tutti e tre i casi la persona protetta conserva il diritto di voto. Una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno o a tutela non può invece più essere eletta.
Le misure non hanno neppure la stessa finalità:
- La salvaguardia di giustizia è una misura urgente e temporanea (es.: una persona che soffre di un trauma cranico). Ha una durata massima di un anno ed è rinnovabile una sola volta dal giudice del contenzioso della protezione (articolo 439, comma 1, del Codice civile). Può essere istituita in attesa dell’attuazione di un’amministrazione di sostegno o di una tutela;
- L’amministrazione di sostegno è disposta per un massimo di 5 anni, rinnovabili per la stessa durata (articolo 441 e 442 del Codice civile). Può essere rinnovata per una durata più lunga se l’alterazione delle facoltà della persona appare irrimediabile, senza però superare 20 anni;
- La tutela può essere disposta per 5 o 10 anni se l’alterazione delle facoltà della persona non appare manifestamente suscettibile di miglioramento. In caso di rinnovo, la durata non deve superare 20 anni (articoli 441 e 442 del Codice civile)..
Immaginiamo che un vostro genitore sia malato e subisca un’alterazione delle proprie facoltà durante il trattamento: egli può essere posto sotto salvaguardia di giustizia. Se invece l’alterazione diventa permanente, le altre misure di protezione sono più adatte.