Donazione e clausole particolari

Aggiornato il martedì 4 ottobre 2022

Come proteggere la propria donazione con clausole particolari?

Una donazione può contenere clausole particolari, per rispondere ai desideri del donante. L’intervento di un notaio è allora necessario per redigere una clausola valida e conforme alla volontà del donante.

Clausola di ingresso in comunione o di esclusione dalla comunione


Se la donazione è fatta a uno solo dei coniugi con la previsione che il bene donato apparterrà alla comunione, il coniuge non è considerato condonatario. Il principale inconveniente di questa clausola è che il divorzio del donatario non incide su tale donazione, né sul carattere comune del bene donato.
Al contrario, la clausola di esclusione dalla comunione consente al donante di vietare al donatario di far entrare il bene donato nella comunione (presente o futura) esistente tra costui e il coniuge.


Diritto di ritorno convenzionale


Il diritto di ritorno convenzionale è un meccanismo che consente al donante di recuperare il bene donato se il donatario muore prima di lui, con o senza discendenti.


Clausola di inalienabilità


Questa clausola impedisce al donatario di vendere o donare il bene ricevuto. Per essere valido, tale divieto deve però essere temporaneo e giustificato da un interesse serio e legittimo.


Donazione con oneri


La donazione con oneri consiste nell’imporre al donatario un obbligo (per esempio: versargli una rendita vitalizia o provvedere alle sue esequie).


Donazione a favore di due beneficiari successivi


Un donante può realizzare, nella stessa donazione, due trasmissioni successive. Si tratta delle donazioni graduali e residuali.

  • La donazione graduale

Questa donazione comporta l’obbligo per il donatario di conservare i beni o i diritti che ne sono oggetto e di trasmetterli, alla sua morte, a un secondo beneficiario designato nell’atto.

  • La donazione residuale

La donazione residuale obbliga il primo beneficiario a trasmettere al secondo ciò che resta, alla sua morte, dei beni ricevuti. La differenza sta dunque nell’assenza di un obbligo legale di conservazione, a differenza della donazione graduale.
Il primo beneficiario può quindi disporre a titolo oneroso dei beni ricevuti o donarli (salvo diversa disposizione del donante, articolo 1059, comma 2, del Codice civile francese). Non può invece legarli (articolo 1059, comma 1, del Codice civile francese).

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