Fare una donazione o un legato a una fondazione o a un’associazione

Aggiornato il martedì 9 dicembre 2025

Le diverse liberalità

La donazione e il legato sono liberalità, cioè strumenti di trasmissione di beni a titolo gratuito. Per la donazione, questa trasmissione avviene mentre il donante è in vita, mentre per il legato si realizza alla morte del testatore (colui che redige il testamento).
Avete il diritto di lasciare tutti o parte dei vostri beni a un’associazione o a una fondazione, a determinate condizioni.

Attenzione: se avete eredi legittimari (figli e, in mancanza, coniuge superstite), la legge impone che una certa quota sia loro attribuita nella successione. In caso di lesione di quest’ultima, il donatario o il legatario dovrà indennizzarli.


Come fare una donazione o un legato?

  • Determinate la quota che desiderate trasmettere

Questa quota che deciderete di trasmettere sarà integralmente utilizzata per una causa che vi sta a cuore, senza imposizione per il suo beneficiario.

  • Rivolgetevi a un notaio

Il notaio vi darà tutti i consigli giuridici utili per preparare bene la vostra donazione o il vostro testamento. Così, in presenza di eredi legittimari (figli e, in mancanza, coniuge), è opportuno conoscere le regole applicabili in materia di successione. Lo stesso vale al momento della redazione di un testamento, per assicurarne l’efficacia.

Il notaio redigerà per voi atti su misura, adatti al vostro progetto di trasmissione.

Buono a sapersi: se la donazione riguarda un bene immobile, il ricorso a un notaio è obbligatorio.


A quale associazione, fondazione o fondo di dotazione potete donare o legare i vostri beni?

Tutte le associazioni dichiarate in prefettura possono ricevere una donazione manuale, che consiste nella semplice consegna materiale di un bene mobile (un mobile, una somma di denaro, valori mobiliari o titoli), il che esclude gli immobili, per i quali è obbligatorio un atto notarile (o atto « pubblico »).


Lo stesso vale per le fondazioni, a condizione che siano riconosciute di pubblica utilità.


Al contrario, i legati e le donazioni (diverse dalle donazioni manuali) realizzate con atto pubblico sono aperti soltanto ad alcune associazioni, che devono anche essere dotate di personalità giuridica, cioè di una personalità propria, distinta da quella dei loro membri:

  • le associazioni e fondazioni riconosciute di pubblica utilità,
  • le associazioni di culto, purché abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di un culto,
  • le associazioni il cui scopo esclusivo è l’assistenza, la beneficenza, la ricerca scientifica o medica,
  • le unioni riconosciute di associazioni familiari,
  • le associazioni dichiarate da almeno 3 anni e che hanno ottenuto la capacità di ricevere (opere o organismi di interesse generale aventi carattere filantropico, educativo, scientifico, sociale, umanitario, sportivo, familiare, culturale, o che concorrono alla valorizzazione del patrimonio artistico, alla difesa dell’ambiente naturale o alla diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche francesi),
  • le associazioni soggette al diritto locale dell’Alsazia-Mosella.


Le vostre donazioni e i vostri legati fatti a un’associazione sono in linea di principio accettati liberamente da essa. Essa deve tuttavia dichiarare le donazioni di cui è beneficiaria al prefetto del dipartimento della propria sede sociale. In materia di legati, è il notaio a verificare che essa possa effettivamente riceverlo e a dichiararlo al prefetto. Se quest’ultimo ritiene che l’associazione non abbia la possibilità di utilizzare i beni ricevuti conformemente al proprio oggetto statutario, può proporre opposizione.

Buono a sapersi : una donazione o un legato possono essere rifiutati; accertatevi della loro accettazione prima di avviare le vostre pratiche.


Quali beni potete donare o legare a un’associazione, fondazione o fondo di dotazione?

Non esiste alcuna restrizione riguardo al bene o ai beni donati o legati: potete legare l’insieme del vostro patrimonio, o una somma di denaro, titoli, gioielli, opere d’arte, immobili (casa, appartamento, appezzamento di terreno) e ogni altro bene che vi appartiene. Potete anche, nello stesso testamento, legare determinati beni a persone care (famiglia, amici…).


In presenza di eredi legittimari, i consigli del vostro notaio vi saranno preziosi per conciliare il vostro progetto di trasmissione ad associazioni con la necessaria considerazione dei diritti di tali legittimari.


Che ne è delle assicurazioni sulla vita?

A differenza dell’assicurato, che può essere soltanto una persona fisica, il beneficiario di un’assicurazione sulla vita può essere una persona fisica o una persona giuridica.


Può quindi trattarsi di una società, ma anche di un’associazione, di una fondazione o di un fondo di dotazione, quando la designazione del beneficiario corrisponde a un intento filantropico.

L’organismo deve essere dotato della piena capacità giuridica. Deve inoltre soddisfare una delle due condizioni seguenti:

  • essere di culto o diocesano, o avere per scopo esclusivo l’assistenza, la beneficenza, la ricerca scientifica o medica, oppure essere riconosciuto di pubblica utilità, essere un’opera o un organismo di interesse generale avente carattere filantropico, educativo, scientifico, sociale, umanitario, sportivo, familiare, culturale, o che concorre alla valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare attraverso le sottoscrizioni aperte per finanziare l’acquisto di oggetti o opere d’arte destinati a entrare nelle collezioni di un museo di Francia accessibili al pubblico, alla difesa dell’ambiente naturale o alla diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scientifiche francesi.


Questo riconoscimento deve essere stato ottenuto prima dello scioglimento del contratto, cioè prima della morte del sottoscrittore.


Qualsiasi regolarizzazione successiva è irrilevante. La designazione del beneficiario è nulla e gli eredi potrebbero opporsi alla sua esecuzione.

Qual è la fiscalità delle donazioni e dei legati fatti a un’associazione, fondazione o fondo di dotazione?

Le donazioni e i legati trasmessi a un’associazione riconosciuta di pubblica utilità sono soggetti alle imposte di trasferimento (CGI, art. 777) a titolo gratuito nella misura del:

  • 35 % fino a 24 430 €,
  • 45 % oltre.

Quelli fatti a un’associazione non riconosciuta di pubblica utilità sono soggetti alle imposte di trasferimento a titolo gratuito nella misura del 60 %.
Numerosi legati sono tuttavia esenti da imposta, per esempio quelli destinati a:

  • un’associazione riconosciuta di pubblica utilità le cui risorse sono destinate a opere di assistenza, alla difesa dell’ambiente naturale o alla protezione degli animali,
  • un’associazione di culto e una congregazione,
  • un’associazione di interesse generale che svolge azioni concrete a favore del pluralismo della stampa, mediante l’assunzione di partecipazioni di minoranza, la concessione di sovvenzioni o di prestiti agevolati a imprese editoriali.

Fare una donazione o un legato allo Stato o a un ente territoriale


È possibile fare una donazione o un legato a un ente territoriale?


Lo Stato, gli enti territoriali (comune, dipartimento, regione), gli enti pubblici e i raggruppamenti di interesse pubblico, che hanno una propria personalità giuridica, hanno la piena capacità di ricevere liberalità di ogni natura.


Nulla vieta loro di ricevere un bene situato al di fuori del proprio territorio, in Francia o all’estero, a condizione di rispettare le regole di entrata in possesso del bene stabilite dallo Stato straniero.


Qual è la fiscalità delle donazioni e dei legati fatti allo Stato o a un ente territoriale?


Conformemente all’articolo 1040, I, del Codice generale delle imposte, le donazioni e i legati fatti allo Stato, agli enti territoriali, agli enti pubblici scientifici, di insegnamento, di assistenza, di beneficenza, nonché agli enti pubblici fondiari dello Stato, sono esenti dalle imposte sulle donazioni e successioni.

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