L’unione libera non attribuisce ai conviventi alcun obbligo giuridico: nessun dovere di protezione l’uno verso l’altro, nessuna solidarietà per le spese della vita quotidiana.
Che cos’è la convivenza di fatto?
A lungo ignorata dalla legge, la convivenza di fatto è stata definita dalla legge 99-944 del 15 novembre 1999 relativa al patto civile di solidarietà come un’unione di fatto, caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e di continuità, tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso che vivono in coppia.
Convivenza di fatto: come provarla? Che cos’è il certificato di convivenza?
Il certificato di convivenza rilasciato gratuitamente da alcuni sindaci ha un valore giuridico molto relativo, poiché si limita ad attestare il legame di fatto dei conviventi.
Il rilascio del certificato di convivenza avviene dietro presentazione di un documento d’identità e di quietanze o fatture intestate a entrambi. Il comune può rifiutarsi di rilasciarlo.
I conviventi possono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per giustificare il proprio stato di convivenza. La convivenza di fatto è infatti retta dalla sola volontà dei conviventi.
Che cos’è la convenzione di convivenza?
A differenza del certificato di convivenza, la convenzione di convivenza è un contratto dal contenuto libero, la cui finalità principale è organizzare la vita comune e fissare regole in materia economica (partecipazione alle spese della vita comune).
Non ha però lo stesso valore di un contratto di matrimonio o di un Pacs , ai quali la legge ricollega diversi effetti.
In caso di conflitto tra i conviventi, spetterà al giudice verificare che la convenzione non sia contraria alle disposizioni di legge o alle libertà individuali.
Essa permette essenzialmente di fare l’inventario dei beni, in particolare del mobilio, di cui ciascuno è proprietario, nonché della loro sorte in caso di rottura, e di prevedere il funzionamento quotidiano della coppia.
Non permette invece in alcun caso di organizzare la proprietà dei beni che saranno acquistati durante la convivenza: essi saranno personali di chi li acquista, oppure in comunione tra i due conviventi in caso di acquisto comune. Non permette nemmeno di imporre ai conviventi obblighi personali.