Regime della separazione dei beni, comunione universale, regime della partecipazione agli acquisti: il contratto di matrimonio permette ai futuri coniugi di preparare e modulare il proprio regime patrimoniale. Non è però obbligatorio.
Qual è la definizione giuridica del contratto di matrimonio?
Il matrimonio è un impegno dei coniugi l’uno verso l’altro.
In comune i coniugi dichiarano di doversi reciprocamente rispetto, fedeltà, soccorso e assistenza: è il regime primario, che si impone ai coniugi qualunque sia il loro regime patrimoniale. Per saperne di più, leggete l’articolo sul regime primario.
I coniugi possono invece scegliere il proprio regime patrimoniale, cioè le regole che disciplinano i loro rapporti patrimoniali (relativi ai beni).
Il regime patrimoniale è fissato:
- dal contratto di matrimonio
oppure, in mancanza,
- dalla legge, che sottopone i coniugi che non hanno firmato un contratto di matrimonio al regime legale della comunione ridotta agli acquisti.
- Il contratto di matrimonio è redatto da un notaio e firmato dai futuri coniugi prima della celebrazione dell’unione. Permette loro di definire in modo preciso i propri rapporti patrimoniali durante il matrimonio, la sorte dei redditi e dei beni, i vantaggi attribuiti ai coniugi.
Nel contratto di matrimonio possono essere inserite clausole personalizzate, ad esempio per autorizzare il superstite, in caso di morte del coniuge, a scegliere un bene con preferenza rispetto agli altri eredi (clausola di prelevamento preferenziale).
Se, dopo il matrimonio, i coniugi desiderano modificarlo, potranno farlo presso un notaio.
Per saperne di più sul cambiamento di regime patrimoniale.
Informatevi presso il vostro notaio per redigere il vostro contratto di matrimonio.
Occorre prendere appuntamento con un notaio prima di sposarsi?
Se i coniugi non stipulano un contratto di matrimonio
Senza contratto di matrimonio, i coniugi sono soggetti al regime legale della comunione degli acquisti.
I redditi (stipendi o canoni di beni personali o comuni) sono comuni. Allo stesso modo, tutto ciò che è acquistato nel corso del matrimonio è comune (gli “acquisti”), anche se paga uno solo dei coniugi.
Restano invece personali del coniuge che li possiede o li riceve i beni acquisiti prima del matrimonio o ricevuti, anche durante il matrimonio, per donazione e successione.
Rispondendo a una logica comunitaria tradizionale, questo regime trova però i propri limiti non appena si presenti una situazione familiare o patrimoniale particolare. È il caso, in particolare, quando i coniugi esercitano una professione indipendente che comporta rischi finanziari. Occorre allora orientarsi verso un altro statuto più adatto.
Se i coniugi scelgono per contratto il regime della separazione dei beni pura e semplice
Nulla è messo in comune in modo automatico.
Tutti i beni posseduti prima o dopo il matrimonio restano di proprietà del coniuge, così come i suoi stipendi o i redditi tratti dai suoi beni.
Ciascuno gestisce i propri beni come crede. Esiste tuttavia un’eccezione per la residenza della coppia: per venderla è necessario ottenere l’accordo di entrambi i coniugi, anche se il bene appartiene a uno solo di essi.
In questo regime i coniugi mantengono dunque piena indipendenza patrimoniale. Possono comunque acquistare insieme, se lo vogliono, beni che saranno allora in regime di comunione.
È anche possibile inserire in questo contratto una clausola di messa in comunione (società di acquisti) di alcuni beni, come la casa familiare.
Se i coniugi scelgono il regime della partecipazione agli acquisti
Questo regime mescola separazione e comunione.
Funziona come una separazione dei beni durante il matrimonio e diventa comunitario alla fine dell’unione.
Al momento dello scioglimento, il notaio misura l’arricchimento di ciascuno durante il matrimonio, che viene diviso tra i coniugi.
Se i coniugi scelgono il regime della comunione universale
Nel regime della comunione universale, tutti i beni che i coniugi possiedono al giorno del matrimonio, quelli che potranno acquisire in seguito o ricevere per successione, donazione e legato, formano un’unica massa comune. È tuttavia possibile escludere alcuni beni.
Per simmetria, tale comunione sopporterà definitivamente tutti i debiti dei coniugi, presenti e futuri.
Questo regime è spesso completato da una clausola di attribuzione integrale della comunione all’ultimo coniuge superstite. Ciò permette a quest’ultimo di restare pieno proprietario della totalità dei beni alla morte del proprio coniuge.