Esistono due tipi di procedura di divorzio: il divorzio consensuale, senza giudice, e il divorzio contenzioso, pronunciato con sentenza. Quest’ultimo comprende tre casi di divorzio: il divorzio accettato, il divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale e il divorzio per colpa.
Il divorzio consensuale (articoli da 229-1 a 232 del Codice civile francese)
Talvolta chiamata "divorzio senza giudice", questa procedura bonaria presuppone che la coppia si accordi non soltanto sul principio stesso del divorzio, ma anche sull’insieme dei suoi effetti (residenza dei figli, diritto di visita e di ospitalità, importo dell’assegno alimentare e dell’eventuale assegno divorzile, divisione dei beni, ecc.).
La convenzione di divorzio
I coniugi constatano, assistiti ciascuno da un avvocato, il proprio accordo sulle modalità di scioglimento del matrimonio in una convenzione. Tale convenzione è redatta dagli avvocati delle due parti. Ciascun coniuge dispone di un termine di riflessione di quindici giorni prima di firmarla, senza potervi rinunciare. La convenzione è poi depositata tra i rogiti di un notaio, il che le conferisce data certa e forza esecutiva. È a decorrere da tale deposito che il divorzio diventa effettivo.
In quali casi interviene il giudice degli affari familiari (JAF)?
Il magistrato non interviene più nell’ambito del divorzio consensuale (C. civ., art. 229-2), salvo:
- se un figlio minorenne della coppia, informato dai genitori del suo diritto a essere ascoltato dal JAF, lo richiede,
I coniugi possono allora rivolgersi congiuntamente al giudice per far omologare la convenzione di divorzio (C. civ. art. 250 e ss. e C. proc. civ. art. 1088 e ss.): si parla di divorzio consensuale giudiziale. In tal caso essi possono scegliere un avvocato comune.
- Oppure se uno dei coniugi è un maggiorenne vulnerabile sottoposto a una misura di protezione.
Un accordo sulla totalità degli effetti del divorzio
Poiché i coniugi devono regolare l’insieme degli effetti del divorzio, devono quindi essere d’accordo in particolare su:
- le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale: residenza dei figli, assegni alimentari, ecc.
- l’esistenza o meno di un assegno divorzile e il suo importo
- la liquidazione del loro regime patrimoniale e quindi la sorte dei loro beni. Il loro patrimonio attivo e passivo, comune o in comunione pro indiviso, deve essere compreso nella liquidazione.
Un atto notarile è obbligatorio se i coniugi sono proprietari di beni immobili comuni o in comunione pro indiviso. E in generale è auspicabile che consultino un notaio, affinché li aiuti a organizzare la separazione del loro patrimonio.
Il divorzio conflittuale (contenzioso)
Esistono 3 casi di divorzio contenzioso (articolo 229 del Codice civile francese):
- il divorzio per accettazione del principio dello scioglimento del matrimonio,
- il divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale,
- il divorzio per colpa.
Da sapere: i coniugi possono, in qualsiasi momento della procedura, decidere di divorziare consensualmente.
Le tappe
La legge di riforma della giustizia del 23 marzo 2019, applicabile ai ricorsi per divorzio contenzioso depositati dal 1º gennaio 2021, ha semplificato e accelerato la procedura, in particolare sopprimendo l’udienza di conciliazione.
Prima della riforma, le procedure contenziose di divorzio si articolavano in 2 fasi:
- un tentativo di conciliazione, che si concludeva con un’ordinanza di mancata conciliazione (provvedimenti provvisori)
- la procedura di merito, che si concludeva con una sentenza di divorzio.
Da gennaio 2021 esiste una sola fase procedurale, scandita da più tappe:
- Uno dei coniugi avvia la procedura con una citazione che contiene le domande e, obbligatoriamente, una proposta di regolamento degli interessi patrimoniali
- Si tiene una prima udienza di orientamento e sui provvedimenti provvisori: il giudice adotta i provvedimenti necessari e provvisori per organizzare la vita della famiglia durante la procedura (C. civ. art. 255)
- Le parti si scambiano le comparse redatte dai loro avvocati
- La procedura si conclude con un’udienza di discussione che sfocia in una sentenza di divorzio.
Da sapere: salvo nei casi di divorzio consensuale giudiziale, ciascun coniuge deve nominare il proprio avvocato.
Il divorzio per accettazione del principio dello scioglimento del matrimonio (C. civ. artt. 233 e 234)
Questa procedura di divorzio può essere presa in considerazione quando i coniugi sono d’accordo sul principio del divorzio, ma non riescono a intendersi sulle sue conseguenze.
Il divorzio è pronunciato a prescindere dai fatti all’origine dello scioglimento del matrimonio.
Il divorzio per alterazione definitiva del vincolo coniugale (C. civ. artt. da 237 a 238)
Il coniuge in grado di provare che la vita comune è cessata da almeno un anno alla data della domanda di divorzio può ottenere il divorzio senza dover invocare un altro motivo (e anche se il coniuge non desidera porre fine al vincolo coniugale). Il coniuge convenuto può tuttavia reagire con una domanda di divorzio per colpa.
Attenzione: è frequente che uno dei coniugi lasci la casa coniugale prima ancora di avviare una procedura di divorzio. Ora, anche separati, i coniugi restano soggetti agli obblighi del matrimonio (in particolare assistenza e soccorso nei confronti dell’altro).
Questa rottura, detta separazione di fatto, non modifica in alcun modo i diritti successori della coppia né la loro situazione patrimoniale. Così, se i coniugi sono sposati in regime di comunione, i loro redditi e tutti i beni che acquistano, anche dopo la separazione, restano comuni.
Per saperne di più, vedete il nostro articolo sulle conseguenze della separazione di fatto.
Il divorzio per colpa (C. civ. artt. da 242 a 246)
Un coniuge può chiedere il divorzio per colpa in caso di violazione grave o reiterata dei doveri e degli obblighi del matrimonio da parte dell’altro coniuge, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della vita comune (molestie morali, inadempimento del contributo agli oneri del matrimonio, violenze…). Chi invoca la colpa deve provarla (testimonianze, certificato medico, verbale di constatazione dell’ufficiale giudiziario…).
A seconda della situazione, il giudice pronuncerà il divorzio con addebito esclusivo a uno dei coniugi o con addebito a entrambi. Il coniuge cui sono addebitate le colpe può essere condannato a versare all’altro il risarcimento del danno, se lo scioglimento gli causa un pregiudizio morale o materiale particolarmente grave.
Focus sull’assegno divorzile
Qualunque sia il motivo del divorzio e qualunque sia il regime patrimoniale, uno dei coniugi può essere tenuto a versare all’altro una prestazione destinata a compensare la disparità che lo scioglimento del matrimonio crea nelle rispettive condizioni di vita.
Tale prestazione è fissata in funzione dei bisogni del coniuge a cui è versata e delle risorse dell’altro. Il suo importo si valuta in modo forfettario tenendo conto di più criteri (in particolare la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute dei coniugi, la situazione professionale e patrimoniale, ecc.).
Da sapere : nell’ambito di un divorzio consensuale i coniugi devono accordarsi sull’importo e sulle modalità dell’assegno divorzile nella convenzione redatta dai loro avvocati.
L’assegno divorzile è versato:
- in linea di principio, sotto forma di capitale. Il più delle volte il capitale forma oggetto di un unico versamento ma, quando il debitore non è in grado di versare il capitale in una sola volta, il pagamento può essere scaglionato entro il limite di otto anni.
- In via eccezionale, l’assegno divorzile può essere corrisposto sotto forma di rendita vitalizia (cioè a vita), se l’età o lo stato di salute del beneficiario non gli consentono di provvedere ai propri bisogni.
Per saperne di più sulla fiscalità dell’assegno divorzile.