L’anno del divorzio o dello scioglimento del PACS, gli ex membri della coppia devono ciascuno dichiarare i propri redditi. Devono presentare una dichiarazione congiunta o separata? Restano solidalmente responsabili? Devono dichiarare gli assegni alimentari? E gli assegni divorzili?
matrimonio, PACS e dichiarazione dei redditi
In applicazione del principio di imposizione per nucleo familiare, le persone sposate (qualunque sia il regime patrimoniale) o le persone unite da un PACS (CGI, art. 7) sono soggette a un’imposizione congiunta (CGI, art. 6, 1°).
In via di eccezione (al di fuori del caso in cui sia stato pronunciato un divorzio o formalizzato uno scioglimento del PACS), in alcuni casi tassativamente elencati esse possono formare oggetto di un’imposizione separata se:
- i coniugi o i partner sono in separazione dei beni (regime di separazione) e non vivono sotto lo stesso tetto;
- i coniugi o i partner sono in corso di divorzio o di separazione legale e sono stati autorizzati a risiedere separatamente;
- l’uno o l’altro ha abbandonato il domicilio coniugale e ciascuno dispone di redditi distinti.
Divorzio o scioglimento del PACS: regole di dichiarazione dei redditi
In caso di divorzio o di scioglimento del PACS effettivi (e non di una semplice separazione di fatto), il 6° dell’articolo 6 del CGI prevede che, per l’anno della rottura, debbano essere effettuate due imposizioni distinte.
Concretamente, ciascun ex coniuge o ex partner compila la propria dichiarazione dei redditi, includendo:
- i propri redditi personali sull’intero anno;
- la propria quota dei redditi che erano comuni, calcolata pro rata secondo la parte che gli spetta.
Buono a sapersi : non si tratta di fare una dichiarazione congiunta per la parte dell’anno in cui la coppia era ancora sposata/unita da un PACS e poi una dichiarazione separata dopo la rottura: si tratta proprio di due dichiarazioni separate, non di un “passaggio” in corso d’anno.
Ciascun ex coniuge è tenuto da solo al pagamento dell’imposta corrispondente alla propria dichiarazione.
Divorzio, scioglimento del PACS e solidarietà fiscale
Solidarietà di principio
Quando formano oggetto di un’imposizione congiunta, i coniugi e i partner uniti da un PACS sono solidalmente responsabili del pagamento dell’imposta sul reddito (CGI, art. 1691 bis).
Per contro, il coniuge che forma oggetto di un’imposizione distinta in applicazione del 4 dell’articolo 6 del CGI non è solidalmente tenuto al pagamento dell’imposta sul reddito relativa ai redditi del proprio coniuge.
Solidarietà in caso di separazione
L’anno del divorzio, dal momento che ciascuno presenta la propria dichiarazione, la moglie non è più solidalmente responsabile del pagamento dell’imposta sul reddito dell’ex marito e viceversa (CGI, art. 1691 bis, I).
Buono a sapersi : la solidarietà fiscale permane per i periodi anteriori di imposizione congiunta, finché la totalità delle imposte comuni non è stata pagata.
Esonero dalla solidarietà
Le persone divorziate o separate possono chiedere di essere esonerate dal pagamento dell’imposta quando, alla data della domanda:
• la sentenza di divorzio (o di separazione legale) è stata pronunciata o la convenzione di divorzio senza giudice è stata depositata tra le minute di un notaio;
• lo scioglimento del PACS è stato registrato presso la cancelleria del tribunale ordinario;
• gli interessati sono stati autorizzati ad avere residenze separate;
• l’uno o l’altro dei coniugi o dei partner legati da un patto civile di solidarietà ha abbandonato il domicilio coniugale o la residenza comune.
L’esonero è concesso in caso di sproporzione marcata tra l’importo del debito fiscale e la situazione finanziaria e patrimoniale, al netto degli oneri, del coniuge che chiede di esserne esonerato (CGI, art. 1691 bis, II).
Procedura di remissione in via di grazia (novità) : la legge n. 2024-494 del 31 maggio 2024, volta ad assicurare una giustizia patrimoniale in seno alla famiglia, ha creato una nuova procedura di remissione in via di grazia (libro delle procedure fiscali, L247, co. 7).
D’ora in poi l’ex coniuge può chiedere all’amministrazione fiscale di essere dichiarato terzo rispetto al debito, dimostrando di essere estraneo alla frode all’origine del debito fiscale, e di essere di conseguenza liberato dal debito fiscale.
Divorzio e fiscalità degli assegni alimentari (CGI, art. 156, II, 2°)
Figlio minorenne
Residenza abituale presso un genitore
In caso di divorzio, i figli minorenni sono in linea di principio inclusi nel nucleo fiscale del genitore presso il quale è fissata la residenza principale. Tale genitore:
• beneficia di una maggiorazione del quoziente familiare (numero di quote) variabile a seconda della sua situazione e del numero di figli e
• dichiara l’assegno alimentare percepito come un reddito.
L’altro genitore deve corrispondentemente dedurre l’assegno alimentare versato per il mantenimento e l’istruzione del figlio (CGI, art. 156, II, 2°);
Residenza alternata
I figli si considerano a carico di entrambi i genitori:
• Il quoziente familiare è ripartito;
• Se è versato un eventuale assegno, esso non è deducibile, poiché il vantaggio fiscale del quoziente familiare è già ripartito tra i genitori.
Figlio maggiorenne
Vantaggi fiscali: inclusione nel nucleo o deduzione dell’assegno
Come per i figli minorenni, il genitore non può cumulare i vantaggi fiscali e quindi dedurre l’assegno se beneficia già della maggiorazione del quoziente in ragione dell’inclusione di tale figlio nel nucleo.
Occorre allora scegliere tra inclusione nel nucleo o deduzione di un assegno.
L’assegno concesso a un figlio maggiorenne in stato di bisogno è deducibile, ma entro un limite fissato annualmente dalla legge. Corrispondentemente, l’assegno alimentare dedotto deve essere dichiarato dal figlio o dal genitore al cui nucleo fiscale è incluso.
Per conoscere il massimale di deduzione dell’assegno alimentare, fissato annualmente, consultate il sito del servizio pubblico.
Massimale di deduzione:
La deduzione degli assegni alimentari versati a un figlio maggiorenne è soggetta a un massimale (CGI art. 196 B). Per esempio, nel 2024 tale massimale è fissato a 9794 euro.
Questo massimale è raddoppiato quando il contribuente provvede ai bisogni del proprio figlio maggiorenne:
• unito da un PACS o sposato, se sostiene il carico della coppia
• celibe, vedovo o divorziato che ha a sua volta figli a carico (qualunque sia il numero di figli)
Infine, quando l’obbligo alimentare si applica soltanto a una parte dell’anno, il massimale di deduzione è adeguato pro rata al numero di mesi interessati (ogni mese iniziato è conteggiato per intero).
Divorzio e fiscalità dell’assegno divorzile
(CGI, art. 199 octodecies e CGI, art. 156, II, 2°)
L’assegno divorzile è la somma di denaro, il bene o la rendita versati da un coniuge all’altro nell’ambito del divorzio (occorre quindi essere stati sposati), per compensare lo squilibrio finanziario causato dal divorzio.
Può risultare da un accordo dei coniugi o da una sentenza. In quest’ultimo caso assume in linea di principio la forma di un capitale (somma di denaro o attribuzione di un bene) e soltanto in via di eccezione la forma di rendita. Se i coniugi firmano una convenzione, sono liberi di decidere il principio, la forma e le modalità dell’assegno.
Buono a sapersi : l’assegno divorzile non è previsto dalla legge in caso di scioglimento del PACS, ma soltanto in caso di divorzio.
Per gli assegni versati sotto forma di capitale:
Quando il capitale è versato integralmente entro 12 mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva:
• il coniuge debitore beneficia di una riduzione d’imposta pari al 25 % dell’importo versato, entro il limite di 30 500 € (CGI, art. 199 octodecies).
• il coniuge beneficiario non è invece tassato ai fini dell’imposta sul reddito sul capitale versato.
Quando il capitale è versato su un periodo superiore a 12 mesi:
• è deducibile dal reddito complessivo del coniuge debitore
• ed è soggetto all’imposta sul reddito per il coniuge creditore.
Per gli assegni versati sotto forma di rendita:
Sia che l’assegno divorzile sia stato fissato dal giudice sia da una convenzione dei coniugi, la rendita è:
• deducibile dal reddito imponibile per chi la versa.
• Corrispondentemente, la rendita è imponibile per chi la riceve, nella categoria dei redditi di pensione, secondo le stesse modalità di un assegno alimentare versato per un figlio minorenne.