Per anticipare la cura dei propri interessi patrimoniali ed extrapatrimoniali, per il giorno in cui non potrà più provvedervi da solo o per il giorno in cui morirà, l’imprenditore può ricorrere a due tipi di mandato: il mandato di protezione futura (artt. da 477 a 488 del Codice civile francese) e il mandato con effetto postumo (art. 812 a 812-1-4 del Codice civile francese).
Il mandato di protezione futura per l’imprenditore
Per informazioni generali sul mandato di protezione futura, leggete la scheda completa sul mandato di protezione futura
Qual è l’interesse del mandato di protezione futura per l’imprenditore?
La vita dell’impresa segue tempi che possono apparire incompatibili con quelli necessari all’istituzione di una misura di protezione da parte del giudice tutelare. Il mandato di protezione futura consente così all’imprenditore attento alla continuità della propria impresa di designare in anticipo, senza ricorrere al giudice, uno o più mandatari incaricati della gestione del suo patrimonio professionale per il caso in cui non possa più provvedere da solo ai propri interessi (art. 477 del Codice civile francese).
Per esempio, il mandato di protezione futura potrà applicarsi in caso di disturbi cognitivi dovuti a un ictus o alla malattia di Alzheimer, che impediscano alla persona di provvedere da sola ai propri interessi.
Quale forma privilegiare quando il mandato di protezione futura riguarda la gestione di beni professionali?
Il mandato di protezione futura può essere redatto in due forme:
- con atto notarile
- con scrittura privata, con l’aiuto per esempio di un avvocato (art. 477, co. 4, del Codice civile francese).
La forma notarile del mandato è raccomandata perché soltanto l’atto pubblico consente di conferire poteri più ampi al mandatario (art. 490 del Codice civile francese), prevedendo al tempo stesso un controllo di quest’ultimo da parte del notaio (art. 491 del Codice civile francese).
La continuità dell’impresa richiede infatti talvolta il compimento di atti di disposizione, come la vendita di un elemento aziendale o il rinnovo di un contratto di locazione commerciale.
Ora, soltanto il mandato di protezione futura per atto pubblico consente di raggiungere questi obiettivi e di beneficiare dei consigli del notaio quanto a una redazione su misura del contenuto del mandato.
L’imprenditore potrà così prevedere nella redazione del mandato che il mandatario prenda il suo posto nella vita dell’impresa (gestione della società, presenza e diritto di voto nelle assemblee…). Il mandato può anche prevedere contropoteri rispetto alla gestione dell’impresa da parte del mandatario.
Allo stesso modo, il mandato può prevedere, benché non sia obbligatoria, una remunerazione per il mandatario (art. 419, co. 5, del Codice civile francese).
Il mandato con effetto postumo per l’imprenditore
Qual è l’interesse del mandato con effetto postumo per l’imprenditore?
Il mandato con effetto postumo è entrato in vigore il 1° luglio 2007. Istituendolo, il legislatore ha accolto una forte richiesta proveniente dal mondo notarile. Il mandato con effetto postumo consente a una persona, prima della propria morte, di designare un mandatario che, a decorrere dall’apertura della sua successione, si occuperà dell’amministrazione e/o della gestione di tutti o parte dei suoi beni al posto dei suoi eredi (artt. 812 e seguenti del Codice civile francese).
Esso consente quindi all’imprenditore di designare, mentre è in vita, la persona idonea a gestire la sua impresa alla sua morte, evitando così la paralisi della vita aziendale.
Quale forma deve rivestire il mandato con effetto postumo?
Il mandato con effetto postumo deve obbligatoriamente essere redatto in forma pubblica (art. 812-1-1, co. 3, del Codice civile francese). Ciò significa che deve essere redatto da un notaio.
Quali sono le condizioni del mandato con effetto postumo?
Ai sensi dell’articolo 812-1-1 del Codice civile « Il mandato è valido soltanto se è giustificato da un interesse serio e legittimo riguardo alla persona dell’erede o al patrimonio successorio, precisamente motivato ». Per esempio, il mandante può decidere di nominare un amico per gestire la propria società fino alla maggiore età dei figli eredi minorenni.
Il mandatario può essere una persona fisica, compreso un erede (art. 812, co. 2, del Codice civile francese), o una persona giuridica come una società. Deve godere della propria piena capacità civile e non essere colpito da un’interdizione dall’amministrare quando sono interessati beni professionali (art. 812, co. 3, del Codice civile francese).
L’imprenditore designa, mentre è in vita, la persona che ritiene più adatta a gestire la propria impresa in caso di morte.
Il mandato è conferito per due anni, o anche cinque anni, in ragione dell’inettitudine o dell’età degli eredi o della necessità di gestire beni professionali. Può essere prorogato con decisione giudiziale (art. 812-1-1, co. 2, del Codice civile francese).
Qual è il ruolo del mandatario postumo?
Il mandatario postumo designato dall’imprenditore deve agire per conto e nell’interesse di uno o più eredi identificati (art. 812, co. 1, del Codice civile francese). Egli rappresenta quindi gli eredi e gestisce l’impresa per loro conto. Finché gli eredi non hanno accettato la successione, il mandatario può compiere soltanto atti conservativi o di sorveglianza (art. 812-1-3 del Codice civile francese). In seguito beneficia dei poteri estesi previsti nel mandato.
Se l’impresa è esercitata in forma individuale, il mandatario ne avrà la conduzione. Se l’impresa è una società, il mandatario esercita le prerogative di un socio. Il mandato può anche prevedere che il mandatario assuma la direzione della società.
Attenzione: il mandatario non è tenuto ai debiti dell’impresa; sono gli eredi a sopportarli. Essi sono inoltre imponibili in proprio nome.
Il mandatario può essere remunerato soltanto se il mandato con effetto postumo lo prevede (art. 812-2 del Codice civile francese).
Ogni anno e al termine del mandato rende conto della propria gestione agli eredi e li informa degli atti compiuti (art. 812-7 del Codice civile francese).
La responsabilità del mandatario può essere fatta valere in caso di colpa.
Il mandato si estingue per una delle cause previste all’articolo 812-4 del Codice civile : la scadenza del termine, la rinuncia del mandatario, la revoca giudiziale, la conclusione di un mandato convenzionale tra gli eredi e il mandatario, l’alienazione da parte degli eredi dei beni oggetto del mandato, la morte o la sottoposizione a misura di protezione del mandatario e la morte dell’erede o la decisione del giudice tutelare che pone fine al mandato.