Il regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni internazionali

Aggiornato il venerdì 20 settembre 2024

I 25 notariati europei devono adattare la loro prassi in materia di successioni internazionali. Il regolamento introduce essenzialmente il principio dell’unicità: una sola legge nazionale disciplinerà l’intera successione.

Questo testo è limitato agli Stati che lo hanno adottato?

Si tratta di un regolamento e non di una direttiva, il che comporta l’applicazione simultanea delle nuove regole nei ventotto Stati dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca, del Regno Unito e dell’Irlanda. Questi Stati sono considerati Stati terzi e conservano, in materia successoria, le proprie regole di diritto internazionale privato. Tuttavia, questo testo non si limita alla regolazione delle successioni europee o intraeuropee, ma si applica a tutte le successioni internazionali.

Per il suo carattere universale (art. 20), la legge individuata può essere quella di uno Stato membro o di uno Stato terzo. Esempio: se la legge designata in applicazione del regolamento è la legge svizzera (avendo il defunto avuto la sua ultima residenza a Ginevra), occorrerà applicarla, anche se la Svizzera non è uno Stato membro. Allo stesso modo, un cittadino svizzero potrà utilizzare in Francia gli strumenti di pianificazione successoria offerti dal regolamento. Dovrà tuttavia interrogarsi sull’efficacia del suo « estate planning » se possiede beni in uno Stato terzo.

Per quanto riguarda la legge applicabile, quali sono i criteri di collegamento?

Il regolamento opta per il principio dell’unità successoria, idoneo a consentire al futuro de cuius di preparare la propria successione e di ripartire i propri beni in modo equo, qualunque sia il luogo in cui si trovano. In mancanza di scelta, il criterio di collegamento è quello dell’ultima residenza abituale del defunto (art. 21-1). Tale criterio determina in linea di principio la legge applicabile all’insieme delle operazioni successorie (amministrazione, liquidazione e divisione), anche nell’ipotesi in cui non si tratti della legge di uno Stato membro. Tuttavia, se si applica la legge di uno Stato terzo (al di fuori della professio juris e della clausola di eccezione), occorrerà far operare il rinvio se necessario, cioè tenere conto delle norme di conflitto straniere.

(Si veda su questo tema la scheda « residenza all’estero e successioni internazionali) L’articolo 21-2 prevede « in via eccezionale » che, quando « dal complesso delle circostanze del caso risulta che, al momento della morte, il defunto presentava collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso » da quello dell’ultima residenza abituale, si applichi la legge di quest’altro Stato. Spetta ai professionisti interessati, i notai, valutare la fondatezza di tali pretese e riprenderle nelle disposizioni del certificato successorio europeo per giustificarle.

In caso di contenzioso, quale sarà il giudice competente?

Esiste ormai, per i 25 Stati membri, una convergenza delle competenze legislative e giurisdizionali a favore dei tribunali dello Stato membro della residenza abituale del defunto (principio posto dall’art. 4). Se il defunto aveva effettuato una scelta di legge applicabile a favore del diritto di uno Stato membro per disciplinare la propria successione (professio juris) - si veda la scheda residenza all’estero e successioni internazionali -, gli eredi potranno scegliere tra il giudice di tale Stato e quello del paese della residenza abituale (art. 5). Infine, sono previste competenze sussidiarie nell’ipotesi in cui il defunto risiedesse in uno Stato terzo ma un contenzioso debba essere portato davanti al giudice di uno Stato membro (art. 10 del Regolamento successioni).

Quali sono le condizioni di validità dei patti successori?

Il patto successorio è definito come « un accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza controprestazione, diritti nella successione futura di una o più persone parti del patto » (art. 3, lett. b, del regolamento). Questa definizione comprende una grande varietà di istituti, come i testamenti reciproci, i patti di tipo germanico, le donazioni tra coniugi di beni futuri, la donazione-divisione, la rinuncia anticipata all’azione di riduzione. Le condizioni di validità formale e sostanziale di tali patti sono poste dagli articoli 27 e 25 del regolamento. (Sul tema si vedano le schede sulla donazione-divisione e sulla donazione tra coniugi).

Gli atti pubblici possono circolare più facilmente?

Gli atti pubblici redatti in materia successoria in uno Stato membro beneficiano ormai dell’accettazione, il che significa che hanno la stessa efficacia probatoria e producono effetti identici a quelli di cui dispongono nello Stato membro d’origine. Attenzione: soltanto i 25 Stati membri sono interessati da questa accettazione.

Esempio: il defunto aveva redatto un testamento pubblico ricevuto da un notaio francese. Muore in Belgio, dove risiedeva da molti anni. È certo che il testamento sarà accettato dal notaio belga che regolerà la successione.

Che cos’è il certificato successorio europeo? A che cosa serve?

Il certificato successorio europeo è un documento riconosciuto nei 25 Stati membri come prova della qualità di erede e degli altri interessati a una successione (legatari, ecc.). Si tratta di un modulo tipo redatto dal notaio. Questo strumento di prova è destinato a circolare tra gli Stati in cui il defunto possedeva beni, per consentire al collega straniero di servirsene senza dover ricercare i diversi elementi del fascicolo (documenti di stato civile, testamento, determinazione della residenza…) né farli tradurre (risparmio di tempo e di denaro). Il certificato successorio europeo non è tuttavia obbligatorio e a volte non vi sarà alcun interesse a farlo redigere. In molti fascicoli internazionali sarà sufficiente il semplice atto di notorietà.

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