Che cos’è un mandato di protezione futura?
Il mandato di protezione futura è un contratto con il quale una persona organizza in anticipo la propria protezione o quella di altri, per il giorno in cui non potrà più provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione delle proprie facoltà fisiche o mentali.
Con l’allungamento della durata della vita, che può comportare una perdita delle facoltà personali, e con la crescente mobilità internazionale, in particolare al momento della pensione, la redazione o l’esecuzione all’estero di un mandato di protezione futura può rivelarsi necessaria. Si pongono allora diverse questioni: il mandato sarà riconosciuto? Quale sarà la legge applicabile al contratto? In caso di necessità, quale giudice sarà competente? Il mandato potrà essere eseguito a livello internazionale?
Le risposte sono date dalle convenzioni internazionali e, in mancanza, dal diritto internazionale privato di ciascun paese. La Francia è firmataria della Convenzione dell’Aia del 1” gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti.
Leggete il nostro articolo sul mandato di protezione futura nel diritto francese.
Redigere un mandato di protezione futura all’estero: quali difficoltà?
Numerosi paesi nel mondo dispongono di un istituto simile al mandato di protezione futura francese: è il caso, per esempio, dello “Springing power of attorney” in vari Stati degli Stati Uniti, della “Betreuung” tedesca, dell’amministrazione di sostegno in Italia o del mandato per l’incapacità in Svizzera.
Altri paesi, al contrario, non offrono alcun equivalente che consenta di anticipare la propria protezione.
La diversità dei sistemi nazionali genera numerose difficoltà quanto alla redazione del mandato, alla legge che gli sarà applicata, al riconoscimento negli altri paesi e all’esecuzione. Le soluzioni differiscono a seconda che il mandato sia stato concluso o eseguito in paesi firmatari della Convenzione dell’Aia o meno.
Il mandato di protezione futura redatto o eseguito nei Paesi parti della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000
L’obiettivo della convenzione
La Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti è entrata in vigore in Francia il 1° gennaio 2009. Tuttavia, i mandati per l’incapacità conclusi o redatti prima dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia sono anch’essi disciplinati dalla convenzione (articolo 50, 3, della Convenzione).
Questa convenzione si applica alle situazioni che presentano una dimensione internazionale e in particolare ai maggiorenni che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati membri, qualunque sia la loro nazionalità, o che possiedono beni in uno Stato contraente.
Essa stabilisce regole per determinare lo Stato competente a pronunciare misure di protezione dei maggiorenni vulnerabili (tutela, amministrazione di sostegno...), la legge applicabile a tali misure di protezione e per assicurarne il riconoscimento e l’esecuzione. Gli articoli 15 e 16 riguardano i “mandati per l’incapacità”, nuovo strumento internazionale che comprende i mandati di protezione futura francesi.
Gli Stati firmatari sono 16 (al 29 agosto 2024) e sono: l’Irlanda, Malta, la Grecia, il Belgio, Cipro, il Portogallo, la Lettonia, Monaco, l’Austria, la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Finlandia, la Svizzera, la Germania, il Regno Unito. Per consultare l’elenco degli Stati parti della convenzione, cliccate qui.
La designazione della legge applicabile da parte della convenzione
Legge applicabile all’esistenza, all’estensione, alla modifica e all’estinzione del mandato
In linea di principio, l’esistenza del mandato, la sua estensione, la modifica e l’estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti dal mandato sono disciplinati dalla legge della residenza abituale dell’adulto al momento della sua conclusione (art. 15 della Convenzione dell’Aia).
Scelta della legge da parte del mandante
Il mandante può tuttavia scegliere di applicare un’altra legge, a condizione che tale scelta sia fatta espressamente per iscritto. Può optare per:
- la legge dello Stato di cui la persona ha la nazionalità,
- la legge di una precedente residenza abituale,
- la legge del paese in cui possiede beni, per disciplinare specificamente tali beni.
Possono essere scelte più leggi. Questa scelta consente di adattare il mandato a una situazione patrimoniale internazionale, in particolare in caso di beni situati in più paesi.
Buono a sapersi : la legge designata può essere quella di uno Stato firmatario o meno, avendo la convenzione vocazione universale. Potranno però sorgere difficoltà se la legge designata è quella di uno Stato non parte della convenzione e che non prevede il mandato per l’incapacità. Occorrerà allora consultare il diritto internazionale privato di quello Stato.
Legge applicabile alle modalità di esercizio del mandato
Le modalità di esercizio del mandato sono invece disciplinate dalla legge dello Stato in cui esso è esercitato. Sarà così, in particolare, per le autorizzazioni necessarie al compimento di un atto: mentre nel diritto francese il mandatario deve essere autorizzato dal giudice per vendere un immobile, se il mandato è eseguito in un paese che non prevede tale autorizzazione, essa non sarà richiesta.
Buono a sapersi : le disposizioni di ordine pubblico del paese di esecuzione potranno comunque ostacolare l’esecuzione di misure previste dal mandato ma vietate sul territorio di esecuzione.
Riconoscimento del mandato tra paesi firmatari
Un mandato regolarmente redatto e pubblicato in un paese firmatario della Convenzione dell’Aia è in linea di principio riconosciuto in Francia o in un altro Stato firmatario (articolo 22-1 della convenzione). Chiunque può adire i giudici di uno Stato per il riconoscimento di un mandato concluso e riconosciuto in un altro Stato contraente.
La convenzione prevede la possibilità di far rilasciare un certificato internazionale che indichi la qualità del mandatario e i suoi poteri e che abbia forza di prova in tutti gli Stati contraenti (articolo 38 della convenzione). In Francia il certificato può essere rilasciato dal direttore della cancelleria del giudice che ha vistato il mandato di protezione futura (Decreto n. 2019-756 del 22 luglio 2019, art. 4).
Revoca o modifica dei poteri
L’articolo 16 della convenzione prevede la possibilità di modificare o revocare i poteri del mandatario quando non sono esercitati in modo da assicurare sufficientemente la protezione del maggiorenne vulnerabile. L’autorità competente è designata dalla convenzione.
Competenza dei tribunali
L’articolo 5 della convenzione attribuisce competenza alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato di residenza del maggiorenne protetto. Le autorità di tale Stato potranno tuttavia trasferire la competenza alle autorità di un altro Stato membro: in particolare allo Stato di cui il maggiorenne ha la nazionalità o allo Stato in cui si trovano i suoi beni (articoli 7 e 8 della convenzione).
Il mandato di protezione futura redatto o attuato in un paese che non ha firmato la Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000
In assenza di convenzione bilaterale o multilaterale, è il diritto internazionale privato di ciascuno Stato a consentire di designare la legge nazionale applicabile, il tribunale competente e le modalità di riconoscimento e di esecuzione di un atto avente una dimensione internazionale.
Il rischio è che un mandato redatto in Francia ma attuato in un paese non parte, o che addirittura non conosce questo tipo di istituto, faccia molta fatica a essere riconosciuto ed eseguito.
Le regole di diritto internazionale privato francesi continuano ad applicarsi ai maggiorenni vulnerabili francesi che hanno la loro residenza in un paese non parte della Convenzione dell’Aia.
Competenza dei tribunali
La competenza dei tribunali francesi può essere stabilita:
- per i francesi residenti all’estero (in un paese non contraente della Convenzione dell’Aia), in applicazione degli articoli 14 e 15 del Codice civile francese (questo privilegio di giurisdizione consente a ogni francese, qualunque sia il suo luogo di residenza, di adire i tribunali francesi, che applicheranno la legge francese).
- quando il tutore ha il proprio domicilio in Francia (Codice di procedura civile francese, art. 1211).
Buono a sapersi : in applicazione degli articoli 443 e 485 del Codice civile francese, il giudice può porre fine al mandato quando la persona protetta risiede fuori dal territorio nazionale, se tale lontananza impedisce il monitoraggio e il controllo della misura.
La legge applicabile
In Francia, e in mancanza di qualsiasi convenzione, l’articolo 3, comma 3, del Codice civile dispone che « Le leggi concernenti lo stato e la capacità delle persone disciplinano i francesi, anche se residenti in un paese straniero ». Le questioni di capacità sono quindi in linea di principio disciplinate dalla legge nazionale della persona protetta.
Questo principio può tuttavia essere attenuato quando il paese d’origine presenta regole equivalenti.