Matrimonio tra persone dello stesso sesso di cittadinanze diverse a livello internazionale

Aggiornato il martedì 14 maggio 2024

Al 1° maggio 2024, trentasette Stati nel mondo autorizzavano il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Se i Paesi Bassi sono stati precursori con una legge adottata nel 2001, è la legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013 a sancire in Francia la possibilità per le coppie dello stesso sesso di sposarsi. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso resta tuttavia vietato in numerosi Stati, come la Croazia, il Libano, la Nigeria o il Giappone. Con la globalizzazione e la circolazione delle persone, queste differenze di legislazione sollevano interrogativi quando i membri della coppia hanno nazionalità diverse.

matrimonio celebrato in Francia

  • Posso sposarmi in Francia con una persona dello stesso sesso e di nazionalità straniera?

In Francia, e in linea di principio, le qualità e le condizioni richieste per sposarsi sono disciplinate, « per ciascuno dei coniugi, dalla sua legge personale », cioè dalla legge della nazionalità (Codice civile francese, art. 202-1). Quando i futuri coniugi hanno nazionalità diverse, si applica in modo distributivo a ciascun coniuge la sua legge personale.

In via di eccezione, per quanto riguarda il matrimonio omosessuale, la legge francese prevede che « due persone dello stesso sesso possono contrarre matrimonio quando, per almeno una di esse, o la sua legge personale o la legge dello Stato sul cui territorio ha il domicilio o la residenza lo consente " (Codice civile, art. 202-1, commi 1 e 2). Così, uno straniero la cui legge nazionale vieta l’unione tra persone dello stesso sesso può sposarsi in Francia quando la legge dello Stato in cui ha eletto domicilio ( luogo principale di stabilimento) o ha la residenza autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Prevedendo questi criteri di collegamento alternativi, il legislatore francese favorisce la conclusione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Per esempio, un iraniano che risiede in Grecia può sposarsi con una persona dello stesso sesso anche se la legge iraniana vieta questa unione, perché la legge greca lo consente dal febbraio 2024.

Tuttavia, la Francia è legata ad alcuni Stati da convenzioni bilaterali che prevedono l’applicazione della legge nazionale alle questioni attinenti allo statuto personale. Questi paesi sono l’Algeria, la Bosnia-Erzegovina, la Cambogia, il Kosovo, il Laos, il Marocco, il Montenegro, la Polonia, la Serbia, la Slovenia e la Tunisia.. Da queste convenzioni risulta in linea di principio che i cittadini di tali paesi non possono sposarsi in Francia con una persona dello stesso sesso.

La Corte di cassazione ha però potuto affermare nel 2015 che il matrimonio tra persone dello stesso sesso era una libertà fondamentale alla quale una convenzione conclusa tra la Francia e il Marocco non poteva fare ostacolo. Essa ha così disapplicato la convenzione franco-marocchina, in nome dell’ordine pubblico, e ha convalidato il matrimonio, poiché il futuro coniuge marocchino aveva un collegamento con la Francia, come il suo domicilio (Civ. 1ª, 28 gen. 2015, FS-P+B+R+I, n. 13-50.059).

Una nota del Guardasigilli del 2016 ha invitato i procuratori a non opporsi più a questo tipo di matrimoni quando le condizioni dell’articolo 202-1 del Codice civile sono soddisfatte, anche quando uno dei coniugi è originario di uno Stato con il quale la Francia ha concluso una convenzione bilaterale ( Risp. Jerretie e Carvounas: AN 21-11-2017 n. 1577).

In tutte queste ipotesi, tuttavia, la questione del riconoscimento di questi matrimoni all’estero resta spinosa.

  • Sposato in Francia e residente all’estero, come posso divorziare? Quale sarà la legge applicabile al divorzio?

Per quanto riguarda la legge e la competenza giurisdizionale, la risposta non è la stessa a seconda dello Stato di residenza (si veda la scheda divorzio e residenza all’estero). Se quest’ultimo riconosce l’unione tra persone dello stesso sesso, i coniugi potranno chiedere il divorzio davanti ai giudici competenti senza difficoltà. Tuttavia, se il paese non riconosce la loro unione, i coniugi possono trovarsi in un vicolo cieco. Due coniugi, uno francese e l’altro rumeno, si sposano in Francia e si stabiliscono a Bucarest. Se desiderano divorziare, sono competenti soltanto i giudici rumeni (in applicazione del regolamento Bruxelles II bis). Poiché però il loro matrimonio è considerato nullo in Romania, sembra poco probabile che il giudice accetti di pronunciare il divorzio. Una soluzione potrebbe essere che il coniuge francese fissi la propria residenza abituale in Francia prima di chiedervi il divorzio.

  • Il matrimonio celebrato in Francia potrà essere riconosciuto all’estero?

La risposta non è la stessa a seconda del paese interessato.

Alcuni paesi hanno adottato la stessa politica legislativa della Francia: il riconoscimento non pone quindi alcuna difficoltà.. Per esempio, una coppia franco-belga sposata in Francia che si stabilisce a Bruxelles non incontrerà alcuna difficoltà a far riconoscere il proprio matrimonio in Belgio.

Alcuni Stati, invece, rifiuteranno di riconoscere il minimo effetto al matrimonio tra persone dello stesso sesso in nome dell’ordine pubblico internazionale. Sarebbe probabilmente il caso nei paesi che, come l’Ungheria, la Polonia o la Bulgaria, hanno iscritto l’eterosessualità del matrimonio nella loro Costituzione. Lo stesso varrà per i paesi che, come la Romania, hanno adottato una norma di conflitto di leggi che impedisce il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero. Per avvertire i futuri coniugi delle difficoltà che il loro matrimonio potrebbe generare all’estero, una circolare del 29 maggio 2013 invita l’ufficiale di stato civile a richiamare l’attenzione dei futuri coniugi sul rischio che il loro matrimonio non sia riconosciuto dal paese del coniuge.

Occorre tuttavia sottolineare che alcuni Stati che non riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso lo assimilano a un’unione registrata, simile al patto civile di solidarietà. È il caso, per esempio, dell’Italia, di Cipro o dell’Ungheria. Di fatto: il matrimonio sarà assimilato all’unione registrata e i coniugi avranno gli stessi diritti dei partner.

  • Ho beni situati all’estero. Il mio coniuge potrà ereditarli?

La legge personale del defunto determina se una persona può essere considerata coniuge superstite, ma è la legge successoria a decidere se il coniuge è erede e in quale proporzione. Nel caso di un coniuge superstite omosessuale, molte legislazioni straniere rifiuteranno di riconoscergli diritti.


Dall’entrata in applicazione del regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012 sulle successioni internazionali, il criterio di collegamento principale è quello dell’ultima residenza abituale del defunto. Tale criterio determina la legge applicabile all’insieme delle operazioni successorie e ai diritti dei beneficiari nella successione, compresi quelli del coniuge superstite (articolo 23, lett. b, del Regolamento). Il regolamento ammette anche la professio juris, cioè la possibilità per ciascuno di scegliere la propria legge nazionale (o una delle proprie leggi nazionali) per disciplinare l’intera successione. Tale legge può essere quella di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato terzo.

Se la legge successoria designata dalla norma di conflitto di leggi o nell’ambito di una professio juris è quella di un paese che autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non vi sarà alcun ostacolo alla sua applicazione. Diverso sarà però il caso in cui tale legge sia quella di uno Stato che ignora o vieta l’unione tra persone dello stesso sesso. Per esempio, per un francese il cui coniuge sia turco o bulgaro sarà impossibile far valere il proprio status matrimoniale per ereditare e disporre di beni in quei paesi.

Di fatto, se un francese sposato con una persona dello stesso sesso si stabilisce in un paese che non ammette questa unione, il notaio potrebbe consigliargli di sottoporre la propria successione alla legge francese, come consente il Regolamento UE del 4 luglio 2012. Occorre però che tale « professio juris » sia ammessa dalla legislazione di quel paese! In caso contrario, la consultazione di un notaio è indispensabile per cercare una soluzione.

Matrimonio celebrato all’estero

  • Sono francese e risiedo all’estero, in un paese che non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dove posso sposarmi?

Secondo l’articolo 202-2 del Codice civile, il matrimonio è valido se è stato celebrato conformemente alla legge dello Stato sul cui territorio ha avuto luogo la celebrazione. Tale legge determina l’autorità (civile o religiosa) davanti alla quale l’unione deve essere celebrata o ancora le formalità di pubblicità necessarie.

Oltre alla forma locale, due francesi possono sposarsi all’estero davanti a un agente diplomatico o consolare francese (art. 48 del Codice civile). In alcuni paesi, il cui elenco è fissato con decreto, gli agenti consolari o diplomatici possono anche celebrare il matrimonio tra un francese e uno straniero (Codice civile, art. 171-1, comma 3).
Si applicano allora le condizioni di forma della legge francese. Per essere celebrato davanti a un agente diplomatico o consolare devono essere rispettate alcune formalità: costituzione di un fascicolo di matrimonio, pubblicazioni matrimoniali e produzione di un certificato di capacità matrimoniale (art. 171-2 e 171-3 del Codice civile). Dopo la celebrazione, e per essere opponibile ai terzi, il matrimonio deve essere trascritto nei registri di stato civile francesi (art. 171-5 del Codice civile).

Tale celebrazione è tuttavia possibile soltanto se la legge dello Stato di residenza non si oppone a qualsiasi celebrazione di matrimonio da parte dei consoli ( gli Stati Uniti, per esempio) o al matrimonio tra persone dello stesso sesso (Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963).

Se l’unione non può essere celebrata all’estero, potrà esserlo in Francia. A tal fine, la legge del 17 maggio 2013 ha ampliato la competenza territoriale dell’ufficiale di stato civile in materia di matrimonio. I futuri coniugi potranno così sposarsi, in Francia, nel comune di nascita, in quello dell’ultima residenza o della residenza o del domicilio di uno dei loro genitori. In mancanza, il matrimonio sarà celebrato dall’ufficiale di stato civile del comune di loro scelta (Codice civile, articolo 171-9).

  • Mi sono sposato diversi anni fa in un paese straniero che ammetteva il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Questo matrimonio è riconosciuto in Francia? Devo sposarmi di nuovo in Francia?


I matrimoni celebrati prima del 18 maggio 2013 (entrata in vigore della legge che autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Francia):
Nessun matrimonio riguardante un francese o uno straniero la cui legge nazionale non autorizzava l’unione tra persone dello stesso sesso poteva produrre effetti in Francia.

Un nuovo matrimonio non era però ipotizzabile, perché avrebbe creato una situazione di bigamia. Per ovviare a questa difficoltà, il legislatore ha consentito ai coniugi sposati prima del 18 maggio 2013, dei quali almeno uno sia francese, di regolarizzare la propria situazione procedendo alla trascrizione del matrimonio presso l’autorità consolare o diplomatica del luogo di celebrazione (Legge del 17 maggio 2013, art. 21).


Quanto agli effetti del matrimonio, si opera una distinzione tra i coniugi e i terzi:

  • Tra i coniugi, il matrimonio produce i suoi effetti fin dalla celebrazione. Per esempio, in caso di decesso il coniuge sarà considerato coniuge superstite.
  • Nei confronti dei terzi, il matrimonio è opponibile soltanto dopo la sua trascrizione, per esempio per ottenere diritti sociali, nei rapporti con l’amministrazione fiscale…

I matrimoni celebrati a partire dal 18 maggio 2013 sono valutati dal giudice francese alla luce dei criteri previsti dagli articoli 202-1 e 202-2 del Codice civile, in particolare in occasione di una successione o della trascrizione del matrimonio nei registri francesi.

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