Divorzio: liquidazione e divisione a opera del notaio

Aggiornato il mercoledì 10 giugno 2026

Il divorzio, sia esso consensuale o giudiziale, comporta, contestualmente o meno, la liquidazione del regime patrimoniale e la divisione dei beni della coppia che si separa. In presenza di beni immobili l’intervento di un notaio è obbligatorio, ma in ogni caso è utile chiedere consiglio a questo professionista esperto.

In che cosa consiste la liquidazione del regime patrimoniale da parte del notaio

Il regime patrimoniale è l’insieme delle regole che disciplinano i rapporti patrimoniali dei coniugi e che determinano la sorte dei beni durante il matrimonio.

Con l’aiuto delle informazioni fornite dai clienti, il notaio comincia col redigere un inventario esaustivo e quantificato dei loro beni (attivo) e dei loro eventuali debiti (passivo).

Questo quadro della situazione gli permetterà di determinare le quote di ciascun coniuge, in valore, poiché ogni regime obbedisce a regole proprie: è ciò che si chiama liquidazione.

Una volta determinati i diritti delle parti, occorrerà ripartire i beni tra di esse, ponendo così fine alla comunione o alla comunione pro indiviso: è la divisione.

Se uno dei coniugi riceve più di quanto gli spetta, versa all’altro un conguaglio, a compensazione.

Regime della comunione dei beni limitata agli acquisti (matrimonio senza contratto di matrimonio)

Ciascun coniuge riprende i propri beni personali (beni posseduti prima del matrimonio o ricevuti per donazione e successione) e ha diritto alla metà dei beni acquistati durante il matrimonio (mobilio, conti bancari, casa, appartamento…).

Da sapere sui rimborsi tra masse patrimoniali: il notaio deve ricostruire gli eventuali movimenti di fondi tra i patrimoni personali dei coniugi e i beni comuni della coppia. Se uno dei patrimoni personali si è impoverito a favore della comunione (o viceversa), esso ha diritto a un rimborso.

Per fornire la prova di tali movimenti occorre produrre in particolare: le fatture dei lavori pagati dalla comunione su un bene personale di un coniuge (o viceversa), le rate di mutui personali di un coniuge rimborsate dalla comunione, gli atti di acquisto dei beni finanziati con fondi personali e fondi comuni.

Regime della separazione dei beni

I coniugi recuperano i rispettivi beni personali nonché la propria quota dei beni in comunione pro indiviso.


In caso di beni acquistati in comunione pro indiviso, occorrerà inoltre redigere il conto della comunione. I coniugi sono proprietari a metà o hanno quote disuguali? Hanno finanziato i lavori e i mutui secondo tali proporzioni? In caso contrario, occorrerà individuare gli eventuali crediti verso la comunione.

Regime della partecipazione agli acquisti

I coniugi recuperano ciascuno i propri beni personali, mentre gli acquisti, costituiti dalla differenza tra il patrimonio iniziale e il patrimonio finale della coppia, saranno divisi a metà.

Se queste regole di ripartizione sono chiare, la loro attuazione può rivelarsi complessa, perché i coniugi non osservano sempre una rigorosa separazione dei loro patrimoni (finanziando per esempio l’acquisto di un bene comune con fondi personali).

Magistrato della composizione bonaria, il notaio esporrà chiaramente la situazione a ciascuno dei coniugi affinché possano trovare un accordo sulla divisione dei loro beni.


In quale momento vengono svolte le operazioni di liquidazione e di divisione?

Se i coniugi scelgono di divorziare per consenso reciproco senza giudice

Viene redatta una convenzione mediante scrittura privata, firmata da ciascuno di essi e controfirmata dai loro 2 avvocati. Essa deve contenere obbligatoriamente il rendiconto di liquidazione del regime patrimoniale e la divisione dei beni (o il loro mantenimento in comunione pro indiviso, per convenzione). Il notaio, specialista della materia, è in grado di aiutare i coniugi a trovare soluzioni equilibrate che preservino i rispettivi interessi. Quando la liquidazione riguarda beni (immobili) soggetti a pubblicità immobiliare, il suo intervento è obbligatorio (C. civ. art. 229-3).

Nell’ambito dei divorzi contenziosi

La domanda di divorzio contiene “a pena di inammissibilità, una proposta di regolamento degli interessi pecuniari e patrimoniali dei coniugi" (C. civ. art. 252).

Nell’ambito dei provvedimenti provvisori, il giudice degli affari familiari può "designare un notaio al fine di elaborare un progetto di liquidazione del regime patrimoniale e di formazione delle quote da dividere" (C. civ. art. 255, 10°).

La divisione può quindi essere realizzata:

Contestualmente al divorzio:

  • se i coniugi si accordano: “i coniugi possono, durante il giudizio di divorzio, stipulare ogni convenzione per la liquidazione e la divisione del loro regime patrimoniale” (C. civ. art. 265-2).
  • in mancanza di convenzione di divisione, il giudice si pronuncia sulle domande relative alla liquidazione, decide gli eventuali disaccordi residui e può omologare il progetto redatto dal notaio nominato (C. civ. art. 267).

Dopo la procedura di divorzio:

  • in via bonaria: i coniugi potranno liquidare e dividere in via bonaria davanti a un notaio;
  • mediante una procedura contenziosa di liquidazione e divisione. Un notaio potrà allora essere designato dal giudice per procedere alle operazioni di liquidazione e divisione.

Il costo della divisione

Se la divisione ha formato oggetto di un atto scritto (notarile o meno), essa dà luogo al pagamento di un’imposta di divisione dell’1,1 % (dal 1º gennaio 2022) a favore dell’Erario, calcolata sul valore dei beni da dividere, dedotto il passivo.

In presenza di un bene immobile e quindi di un atto redatto da un notaio, occorre prevedere le seguenti spese, in aggiunta all’imposta di divisione:

  • un contributo di sicurezza immobiliare pari allo 0,10 % del valore dei beni immobili, dovuto al servizio della pubblicità immobiliare;
  • le competenze del notaio, proporzionali al valore dei beni divisi (senza deduzione del passivo);
  • infine, le competenze per le formalità compiute dal notaio (esempi: richiesta di atti di stato civile, rilascio di copie) e gli esborsi.

Per saperne di più, vedete il nostro articolo sulla remunerazione del notaio.

Quali documenti fornire al notaio per preparare la divisione?

Il notaio indicherà ai coniugi i documenti da fornire. Ogni documento ha la sua importanza e gli permetterà di preparare la divisione. Si tratta in particolare di:

  • la carta d’identità e il libretto di famiglia;
  • il contratto di matrimonio;
  • i titoli di proprietà di tutti i beni immobili: abitazione principale o secondaria, immobili locati… nonché la valutazione di ciascun bene (perizia di stima rilasciata da un professionista del settore immobiliare);
  • la copia del libretto di circolazione e la quotazione di mercato del o dei veicoli;
  • gli estratti dei conti bancari o postali, dei portafogli titoli, i giustificativi della partecipazione agli utili per i lavoratori dipendenti, i contratti di assicurazione sulla vita, ecc.;
  • l’atto di acquisto dell’azienda commerciale, dell’impresa, dello studio professionale;
  • la copia degli ultimi due bilanci;
  • i mutui in corso (immobiliari, prestiti al consumo…) accompagnati dai relativi piani di ammortamento;
  • gli avvisi delle imposte locali e sul reddito;
  • le spese condominiali...
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