Disposizioni relative alle successioni giacenti e ai beni vacanti (articoli da 1 a 4)
La legge del 7 aprile 2026 intende facilitare la gestione delle successioni giacenti, in particolare in caso di inerzia degli eredi e per evitare il degrado di taluni beni, specialmente immobili.
Sono previste diverse misure concrete:
- Accesso dei comuni ai dati fiscali (articolo 1): i comuni e gli EPCI possono ormai, a determinate condizioni, chiedere la revoca del segreto fiscale sui beni vacanti. Tale facoltà riguarda in particolare i beni per i quali sussiste un legittimo dubbio sull’identità del proprietario, nonché gli immobili le cui imposte fondiarie non sono pagate da oltre tre anni.
- Autorizzare la pubblicità digitale (articolo 2): le misure di pubblicità relative alle successioni giacenti potranno ormai essere effettuate sul sito internet dell’Agenzia del demanio, in aggiunta alla pubblicazione su un giornale di annunci legali, che resta obbligatoria.
- Chiarimento dei poteri del curatore (articoli 3 e 4): il testo precisa che il curatore può farsi rappresentare per firmare gli atti di vendita dei beni mobili e immobili.
Disposizioni relative all’uscita dalla comunione pro indiviso (articoli da 5 a 7)
Consacrazione legislativa della vendita di un bene indiviso chiesta da un comunista (articolo 5)
- L’articolo 815-13 del Codice civile francese prevede che i comunisti titolari di almeno due terzi dei diritti indivisi possano compiere determinati atti da esso elencati. In caso contrario, gli atti non connessi alla normale gestione dei beni indivisi e gli atti di disposizione diversi dalla vendita dei mobili indivisi per pagare i debiti e gli oneri della comunione devono raccogliere l’accordo unanime dei comunisti.
- L’articolo 5 della legge n. 2026-248 del 7 aprile 2026 si spinge ancora oltre, poiché consente a un comunista di adire il giudice per vendere da solo un bene indiviso, con l’onere di fornire la prova dell’urgenza e dell’interesse comune (nuovo articolo 815-6 C. civ.). Finora tale facoltà non era espressamente prevista dal Codice civile francese ma risultava da una giurisprudenza (sulla base dell’articolo 815-6 C. civ.) che consentiva al presidente del tribunale ordinario di autorizzare ogni misura urgente richiesta dall’interesse comune (Cass. 1ª civ., 4 dicembre 2013, n. 12-20.158). La legge non precisa le condizioni alle quali tale autorizzazione può essere accordata, lasciando al giudice una valutazione discrezionale. In pratica, questo testo mette in sicurezza giuridica una soluzione già consolidata.
Divisione o alienazione su iniziativa dei due terzi della comunione per i beni situati in Corsica (articolo 6)
Alcune comunioni pro indiviso, aventi per oggetto immobili situati in Corsica, si rivelano particolarmente difficili da sciogliere. Per rispondere a tali situazioni di stallo, il legislatore era già intervenuto con la legge n. 2017-285 del 6 marzo 2017 per istituire un regime derogatorio.
La legge del 7 aprile 2026 consente ai comunisti che rappresentano i 2/3 dei diritti indivisi di esprimere davanti a un notaio la propria intenzione di procedere all’alienazione o alla divisione. In caso di opposizione, il giudice interverrà per autorizzare l’atto.
Da sapere: questo dispositivo si ispira largamente a quello previsto all’articolo 815-5-1 del Codice civile francese. Se ne distingue tuttavia in quanto non si limita ad autorizzare la sola licitazione, ma la estende all’alienazione e alla divisione.
Riforma della divisione giudiziale, da confermare con decreto (articolo 7)
La riforma del diritto della divisione giudiziale costituisce l’altro apporto notevole della legge.
Quando le operazioni di divisione presentano una particolare complessità, possono essere designati, da un lato, un notaio incaricato di condurre le operazioni di divisione e, dall’altro, un giudice delegato incaricato di assicurarne il monitoraggio.
Questa procedura, detta « divisione giudiziale », è disciplinata dagli articoli 840 e seguenti del Codice civile francese e dagli articoli da 1365 a 1376 del Codice di procedura civile francese.
Purtroppo essa è oggi molto spesso percepita come lunga: il giudice interviene infatti soltanto in caso di stallo accertato (fallimento delle trattative bonarie o inerzia di un comunista) che ostacoli lo svolgimento della procedura di divisione davanti al notaio.
La nuova legge, ispirandosi al modello alsaziano, prevede in particolare:
- Un ampliamento del ricorso al giudice: il nuovo articolo 840 del Codice civile francese prevede ormai la possibilità di adire il giudice « nonostante l’assenza di comunione », « quando la complessità delle operazioni di liquidazione lo richieda ». Resta ancora da determinare che cosa ricomprenda esattamente questa nuova ipotesi.
- Un rafforzamento dei poteri del giudice di fronte all’inerzia di un comunista: quando un comunista restava inerte, il notaio incaricato doveva finora metterlo in mora e poi, in mancanza di risposta entro tre mesi, far intervenire il giudice delegato per designare un rappresentante. Questa procedura, prevista dall’articolo 841-1 del Codice civile francese, è ormai soppressa, avendo oggi il giudice delegato il potere di intervenire direttamente: egli è ormai competente a conoscere delle contestazioni che sorgono nel corso delle operazioni di divisione e a ordinare, se del caso, la licitazione dei beni (cioè la vendita all’asta).
- Infine, l’ambito della divisione giudiziale è espressamente esteso a ogni tipo di comunione (coniugi, partner e conviventi, oltre alle comunioni ereditarie), il che non era in precedenza precisato dalla legge.
Attenzione : il nuovo articolo 840 del Codice civile francese rinvia, per le proprie modalità di applicazione, a un decreto che dovrebbe essere promulgato entro la fine del 2026.