Diagnosi di prestazione energetica: le novità 2025

Aggiornato il venerdì 12 settembre 2025

Decreto del 16 giugno 2025, che modifica un decreto del 20 luglio 2023

La diagnosi di prestazione energetica (DPE), istituita nel 2006, ha lo scopo di informare il futuro acquirente o il futuro inquilino sul consumo energetico dell’abitazione secondo una classificazione (dalla « A » per un’abitazione estremamente efficiente alla « G » per un’abitazione energivora).

Il DPE contiene anche raccomandazioni sui lavori per migliorare la classificazione.
Nel marzo 2025 è stato lanciato un piano d’azione per ristabilire la fiducia nel DPE e contrastare le diagnosi di comodo, attraverso diversi testi:

  • Istituisce un controllo degli organismi di certificazione ogni 10 mesi (prima 15 mesi) da parte del Comitato francese di accreditamento (Cofrac);
  • dal 1° ottobre 2025 mette in campo uno strumento statistico integrato nell’Agenzia dell’ambiente e della gestione dell’energia (Ademe) che permette di effettuare vari controlli, in particolare sul numero anormalmente elevato di DPE realizzati da un diagnosta (decreto del 28 luglio 2025);
  • i diagnosti sanzionati potranno essere iscritti in una lista nera per 18 mesi, e fino a 24 mesi in caso di recidiva.

Decreto del 16 giugno 2025 che modifica un decreto del 31 marzo 2021

Questo decreto ha come obiettivi:

  • mettere in sicurezza i software e contrastare le frodi: dal 1° luglio 2025 a ogni diagnosta è attribuito un QR code, che dovrà presentare al cliente al momento dell’intervento;
  • verificare la conformità della diagnosi: dal 1° settembre 2025 un QR code sulla prima pagina del DPE permette al proprietario dell’abitazione di accedere, sul sito dell’Osservatorio DPE-Audit gestito dall’ADEME, alle caratteristiche del proprio bene;
  • rafforzare la qualità della classificazione delle abitazioni: dal 1° ottobre 2025 il risultato del DPE (classe energetica e classe carbonio) sarà efficace soltanto dopo la sua trasmissione all’osservatorio dell’Ademe, per evitare che il proprietario faccia pressione sul professionista per ottenere un risultato immediato.

Decreto del 30 giugno 2025 (JORF del 10 agosto 2025)

Questo decreto prevede le condizioni alle quali un diagnosta residente in un altro Stato dell’UE o in uno Stato parte dell’accordo sullo SEE può realizzare DPE in Francia.

Il decreto è entrato in vigore l’11 agosto 2025

Decreto del 28 luglio 2025 (JORF del 1° agosto 2025)

Definisce le anomalie che possono essere rilevate durante l’elaborazione di un DPE, analizzandone i dati per confronto statistico.

Esempio di non conformità di un DPE: quando l’attività del diagnosta è manifestamente irrealizzabile. Sarà il caso in cui il numero di DPE di case unifamiliari o appartamenti realizzati su un periodo mobile di dodici mesi sia strettamente superiore a 1 000.

Queste disposizioni entrano in vigore il 1° ottobre 2025.

Il decreto del 13 agosto 2025 (JORF del 26 agosto 2025)

Per migliorare il DPE di alcune abitazioni riscaldate a elettricità, il decreto modifica il coefficiente di conversione dell’elettricità del DPE (attualmente fissato a 2,3, sarà abbassato a 1,9). I DPE già realizzati prima del 1° gennaio 2026 restano validi per 10 anni e possono essere utilizzati.

Dal 1° gennaio 2026 sarà possibile scaricare gratuitamente un’attestazione ufficiale della nuova classe DPE indicando il numero del DPE (che si trova in alto a destra sul rapporto).

Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

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