La saisine si definisce come il potere riconosciuto all’erede di entrare in possesso dei beni della successione fin dal decesso, senza dover compiere formalità.
In presenza di un testamento olografo o segreto redatto a favore di un legatario universale, e in assenza di eredi legittimari, il notaio dovrà verificare una serie di informazioni affinché il legatario possa ricevere i beni che gli sono stati lasciati.
Infine, il legatario a titolo universale o particolare, che non ha la saisine, deve ottenere la consegna del proprio legato per entrare in possesso dei beni della successione. Essa non è soggetta ad alcuna forma particolare.
Che cosa occorre fare per prendere possesso dei beni di una successione?
Prima di poter prendere possesso materiale dei beni ereditari, l’erede deve avere la saisine.
In presenza di legati, tuttavia, tale apprensione può essere subordinata a un’immissione nel possesso (ossia la procedura di controllo della validità apparente del testamento olografo o segreto che istituisce un legatario universale in assenza di eredi legittimari) o a una domanda di consegna del legato (riconoscimento del diritto del legatario particolare sul bene che gli è stato lasciato).
Attenzione: per le successioni aperte dal 1° novembre 2017 la procedura giudiziale di immissione nel possesso non è più automatica. Il notaio ha infatti ormai competenza a verificare il carattere universale della vocazione del legatario e l’assenza di eredi legittimari. Ogni interessato può opporsi presso il notaio a che il legatario riceva i beni della successione. In tal caso quest’ultimo deve farsi immettere nel possesso dal tribunale ordinario.
Chi sono gli eredi investiti della saisine?
- Alcuni eredi legittimi sono investiti di pieno diritto, poiché la loro vocazione successoria è prevista dalla legge (art. 724 Cod. civ. francese). Si tratta dei discendenti, degli ascendenti, dei collaterali e del coniuge superstite del defunto, a condizione che siano effettivamente eredi e non rinuncino alla successione. Se rinunciano, la saisine passa all’erede di secondo grado (cioè a colui che viene dopo nell’ordine di successione).
- Il legatario universale istituito con testamento pubblico è investito di pieno diritto in assenza di eredi legittimari. Se è istituito con testamento olografo o segreto, il notaio verifica le condizioni della sua vocazione universale e l’assenza di eredi legittimari (art. 1006 e 1007 Cod. civ. francese). In caso di opposizione, il legatario deve chiedere l’immissione nel possesso al presidente del tribunale ordinario. In presenza di un legittimario, il legatario universale, se non è erede, deve chiedere previamente la consegna del proprio legato (art. 1004 Cod. civ. francese).
- I legatari a titolo universale e a titolo particolare (non eredi) non hanno la saisine. Devono chiedere previamente la consegna dei propri legati (art. 1011 e 1014 Cod. civ. francese).
- Il coniuge superstite beneficiario di una donazione tra coniugi ha la saisine nella sua qualità di erede.
Quali sono i poteri degli eredi investiti della saisine?
Fin dal giorno del decesso i successori investiti possono esercitare i diritti loro trasmessi e prendere possesso materiale dei beni.
Essi amministrano i diritti e i beni del defunto, possono compiere gli atti conservativi e proseguire le azioni giudiziarie promosse dal o contro il defunto. Devono consegnare i legati.
In caso di pluralità di eredi investiti, essi devono accordarsi per amministrare la successione fino alla divisione, oppure per affidarne il compito a uno di loro.
Attenzione: un contitolare non può compiere da solo un atto di disposizione (vendere, donare, distruggere...), che richiede in linea di principio il consenso unanime dei contitolari.