Glossario

343 termini definiti

Impianti classificati per la protezione dell’ambiente (ICPE)

Stabilimenti, officine, depositi, cantieri e, in generale, tutti gli impianti che possono presentare un pericolo o inconvenienti per la quiete del vicinato, per la salute, la sicurezza e la salubrità pubbliche, per l’agricoltura, per la protezione della natura, dell’ambiente e del paesaggio, per l’uso parsimonioso dei suoli naturali, agricoli o forestali, per l’uso razionale dell’energia, per la conservazione dei siti e dei monumenti nonché degli elementi del patrimonio archeologico (articoli L. 511-1 e seguenti del Codice dell’ambiente francese).

La loro realizzazione deve essere autorizzata e dichiarata a seconda della gravità del pericolo che rappresentano e sono soggetti a ispezioni periodiche per verificare il rispetto delle regole a cui sono sottoposti.

In occasione della vendita di un bene immobile, il venditore è tenuto a informare per iscritto l’acquirente che sul terreno è stato esercitato un impianto soggetto ad autorizzazione o a registrazione, nonché dei pericoli o inconvenienti che ne derivano (articolo L. 514-20 del Codice dell’ambiente francese).

Il notaio consulta inoltre il sito di informazioni pubbliche georisques.gouv.fr, che censisce i rischi naturali e tecnologici e le informazioni relative agli ex siti industriali e ai suoli inquinati:

  • La carta degli ex siti industriali e delle attività di servizio (CASIAS)
  • La carta dei settori di informazione sui suoli (SIS)
  • La carta delle servitù di pubblica utilità (SUP)
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