Glossario

343 termini definiti

Esecuzione forzata

L’esecuzione forzata consente al creditore munito di titolo esecutivo di costringere il proprio debitore inadempiente a eseguire le sue obbligazioni (articolo L111-1 del Codice delle procedure civili di esecuzione francese).
Costituiscono titoli esecutivi le decisioni giudiziarie, i verbali di conciliazione, le transazioni e gli atti notarili muniti della formula esecutiva (articolo L111-3 del Codice delle procedure civili di esecuzione francese).

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