Glossario
343 termini definiti
Devoluzione
La devoluzione nell’ambito di una successione è l’insieme delle regole che consentono di determinare chi siano gli eredi. Può essere legale o testamentaria.
La devoluzione legale si applica quando il defunto non ha lasciato testamento. La legge prevede quattro ordini di eredi (articolo 734 del Codice civile francese), gli eredi di un ordine escludendo in linea di principio quelli degli ordini successivi.
All’interno di uno stesso ordine, gli eredi sono classificati secondo il grado di parentela con il defunto, i più prossimi escludendo i più lontani (articolo 744 del Codice civile francese). A parità di grado, i beni sono divisi per capi (in parti uguali).
Due meccanismi temperano queste regole:
La rappresentazione, che consente al discendente di un erede premorto, indegno o rinunciante di subentrare al suo posto. La divisione avviene allora per stirpi, come se il rappresentato venisse alla successione (articolo 753 del Codice civile francese).
La divisione per linee, che ripartisce l’eredità in due metà uguali, una spettante alla famiglia materna e l’altra alla famiglia paterna. Si tratta dell’ipotesi in cui il defunto lasci soltanto ascendenti o collaterali ordinari (nessun figlio, coniuge, fratello o sorella o loro discendenti) e non abbia disposto alcun testamento.
La devoluzione testamentaria si fonda sulla volontà del defunto espressa in un testamento o in una donazione tra coniugi. La libertà del defunto non è totale: alcune persone sono colpite da incapacità di ricevere (per esempio i dipendenti delle strutture socio-sanitarie), mentre altre non possono essere del tutto escluse da una successione (i legittimari).
La devoluzione è accertata in un atto di notorietà (articolo 730-1 del Codice civile francese).