Nell’ambito di una successione o di una donazione che presenti un elemento di estraneità (esempi: il donante o il beneficiario della donazione vive all’estero, il bene donato si trova all’estero), si pone la questione della fiscalità applicabile: in quale paese dovranno essere pagate le imposte di successione o di donazione?
Il principio
Le regole francesi in materia di imposizione delle donazioni e delle successioni sono previste dall’articolo 750 ter del Codice generale delle imposte francese. Esse si applicano tuttavia soltanto fatte salve le convenzioni fiscali concluse tra la Francia e alcuni paesi stranieri per evitare le doppie imposizioni.
Buono a sapersi: potete trovare tutte le convenzioni fiscali firmate tra la Francia e i paesi stranieri sul sito impôts.gouv.fr, nella sezione « international ».
Che fare se non esiste una convenzione internazionale?
In assenza di convenzione fiscale internazionale, occorrerà allora fare riferimento all’articolo 750 ter del Codice generale delle imposte francese, che fissa le regole di territorialità applicabili in materia di imposte di trasferimento a titolo gratuito (imposte di successione e di donazione).
Tale articolo dispone che i beni trasmessi sono imponibili in Francia:
- Quando il donante/defunto ha il proprio domicilio fiscale in Francia;
- Quando i beni si trovano in Francia, anche se né il donante o il defunto, né i donatari o gli eredi hanno il proprio domicilio fiscale in Francia;
- Quando i donatari/eredi/legatari sono stati domiciliati in Francia per almeno 6 anni negli ultimi 10 anni.
Attenzione: la nozione di residenza fiscale è definita dall’articolo 4B del CGI: si tratta del luogo del focolare domestico o della residenza principale, dell’attività professionale (salvo che sia accessoria), del luogo in cui si trova il centro degli interessi economici del contribuente…
Nella prima e nella terza ipotesi sopra indicate (donante/defunto residente in Francia, oppure donatario/erede residente in Francia), l’imposizione avviene in Francia, su tutti i beni detenuti in Francia o all’estero.
È dunque possibile che la persona che riceve un bene sia tassata sia in Francia sia all’estero.
L’articolo 784 A del Codice generale delle imposte francese permette allora di imputare l’importo delle imposte pagate all’estero sull’imposta dovuta in Francia.
Nella seconda ipotesi (né il donante/defunto, né il donatario/erede ha il proprio domicilio fiscale in Francia), le imposte di trasferimento a titolo gratuito sono dovute unicamente sui beni mobili e immobili situati in Francia.