Il permesso di lottizzare

Aggiornato il mercoledì 20 dicembre 2023

Il permesso di lottizzare è un’autorizzazione amministrativa che consente all’amministrazione di controllare determinate operazioni qualificate come interventi di sistemazione del suolo (in contrapposizione alla costruzione o alla demolizione). Si tratta in particolare delle lottizzazioni, dei campeggi, dei parchi residenziali per il tempo libero nonché degli impianti e dei lavori di qualsiasi natura che incidono sull’utilizzo dei suoli.
Le regole non sono esattamente le stesse a seconda che il permesso riguardi o meno un’area protetta.

In quali situazioni occorre richiedere un permesso di lottizzare?

In linea di principio non è richiesta alcuna formalità, ma il Codice dell’urbanistica francese (articoli da R421-19 a 421-22) prevede espressamente alcune eccezioni e subordina determinate operazioni all’ottenimento di un permesso di lottizzare:

  • le lottizzazioni con creazione o sistemazione di strade, spazi o attrezzature comuni, oppure situate nel perimetro di un sito patrimoniale notevole, nelle adiacenze di monumenti storici, in un sito vincolato o in corso di vincolo.
  • i ricompattamenti fondiari realizzati da un consorzio fondiario urbano libero, quando prevedono la realizzazione di strade o spazi comuni,
  • la creazione o l’ampliamento di un campeggio che consenta l’accoglienza di più di 20 persone o di più di 6 unità ricettive per il tempo libero costituite da tende, roulotte, case mobili per il tempo libero o abitazioni leggere per il tempo libero,
  • la creazione o l’ampliamento di un parco residenziale per il tempo libero o di un villaggio vacanze classificato come ricettività leggera,
  • la risistemazione di un campeggio o di un parco residenziale per il tempo libero esistente, quando essa ha per oggetto o per effetto di aumentare di oltre il 10 % il numero delle piazzole,
  • i lavori che hanno per effetto, in un campeggio o in un parco residenziale per il tempo libero, di modificare sostanzialmente la vegetazione che limita l’impatto visivo degli impianti,
  • la sistemazione di un terreno per la pratica di sport o attività ricreative motorizzate,
  • la realizzazione di un parco di divertimenti o di un’area giochi e sport di superficie superiore a 2 ettari,
  • la realizzazione di un campo da golf di superficie superiore a 25 ettari,
  • la realizzazione di aree di sosta aperte al pubblico, di depositi di veicoli e di garage collettivi di roulotte o di case mobili per il tempo libero, quando possono contenere almeno 50 unità,
  • gli scavi e i rialzamenti del suolo la cui altezza, se si tratta di un rialzamento, o la profondità, nel caso di uno scavo, superi 2 m e che riguardino una superficie superiore o pari a 2 ettari, a meno che non siano necessari all’esecuzione di un permesso di costruire,
  • la sistemazione di terreni edificati o non edificati destinati alle aree di accoglienza e ai terreni familiari dei nomadi, che consenta l’installazione di più di 2 case mobili,
  • la sistemazione di terreni edificati o non edificati per consentire l’installazione di almeno 2 abitazioni smontabili che creino una superficie utile totale superiore a 40 m² e che costituiscano l’abitazione permanente dei loro utilizzatori.

Esistono peraltro disposizioni specifiche per le aree protette, che raggruppano il perimetro dei siti patrimoniali notevoli, le adiacenze dei monumenti storici, i siti vincolati o in corso di vincolo e le riserve naturali, o ancora gli spazi sensibili del litorale (articoli da R421-20 a 22 del Codice dell’urbanistica francese).

Da sapere: alcune operazioni sono invece soggette soltanto a dichiarazione preventiva e sono previste dagli articoli da R 421-23 a 421-25 del Codice dell’urbanistica francese.

Permesso di lottizzare: la domanda

La domanda di permesso di lottizzare si presenta sul modulo Cerfa 13409 (C. Urb. R 441-4). Deve essere accompagnata da un insieme di documenti riepilogati in un elenco (C. Urb. R 441-5).


Il fascicolo è completato da una planimetria di inquadramento e da un progetto di sistemazione (una relazione e un elaborato grafico). Nessuna informazione o documento diverso da quelli previsti dal Codice dell’urbanistica francese (articolo R441-8-2) può essere richiesto dall’amministrazione.


Potete utilizzare un servizio online per aiutarvi a costituire il fascicolo o a compilare un modulo.


Consultate qui il sito service-public

Permesso di lottizzare: termini e ricorsi

Il termine di istruttoria, salvo eccezioni (in particolare 4 mesi in zona protetta), è di 3 mesi dalla data di deposito della domanda.


Il permesso sarà accolto o rifiutato con motivazione, mediante provvedimento del sindaco inviato per raccomandata o per posta elettronica, oppure sarà sospeso con una decisione di rinvio (di due anni al massimo).


In linea di principio, se non ricevete risposta dal comune allo scadere del termine di istruttoria, il permesso è tacitamente accordato. Esistono però situazioni in cui ciò vale come decisione implicita di rigetto.


Quanto al termine di validità, esso è di 3 anni. Il permesso decade tuttavia se i lavori non sono iniziati entro 3 anni e, trascorso tale termine, se sono interrotti per più di un anno. Il termine può però essere prorogato 2 volte per 1 anno. La domanda deve essere presentata almeno due mesi prima della scadenza del permesso.

Permesso di lottizzare: vendita di lotti di lottizzazione

Un progetto di lottizzazione che prevede la creazione o la sistemazione di strade, spazi o attrezzature comuni forma oggetto di un permesso di lottizzare.

Prima del rilascio del permesso di lottizzare non può essere concluso alcun preliminare di vendita, sotto qualsiasi forma o condizione. Non può essere richiesto alcun acconto (articolo L 442-4 del Codice dell’urbanistica francese).

Dopo l’ottenimento del permesso di lottizzare e prima dei lavori di urbanizzazione o della garanzia di completamento, il lottizzante può concedere un preliminare unilaterale di vendita, soggetto a un regime speciale previsto dal Codice dell’urbanistica francese (articolo L 442-8).

La normativa è rigorosa al fine di tutelare chi accede alla proprietà. Il rispetto dei vincoli amministrativi è assicurato dal notaio, che verificherà punto per punto il rispetto della procedura e riceverà gli atti solo in funzione dello stato della procedura stessa. La validità degli atti dipende dallo stadio raggiunto dalla procedura. Inoltre il notaio verificherà se le condizioni di attivazione delle assicurazioni e delle garanzie di completamento sono effettivamente rispettate. Il notaio è il pilastro essenziale del rispetto delle procedure di legge richieste per la tutela di chi accede alla proprietà.

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