Sì, la pubblicazione del regolamento di condominio e delle modifiche apportate non costituisce condizione di validità del documento. Essa ne condiziona però l’opponibilità ai terzi (art. 13 della legge n. 65-557 del 10 luglio 1965 sullo statuto del condominio negli edifici), in particolare all’acquirente di un lotto condominiale, salvo che l’atto di vendita indichi espressamente che l’acquirente ne ha avuto conoscenza e ha aderito agli obblighi che ne derivano (art. 4 del decreto n. 67-223 del 17 marzo 1967).