No. La legge prevede che un « condomino non può ostacolare l’esecuzione, anche sulle sue parti esclusive, di lavori di interesse collettivo regolarmente deliberati dall’assemblea dei condomini, purché la destinazione, la consistenza o il godimento delle parti esclusive non ne siano alterati in modo durevole » (art. 9, II, della legge n. 65-557 del 10 luglio 1965).