Sì. Tutti i beni acquistati durante il matrimonio fanno parte integrante della comunione (art. 1401 del Codice civile francese).
La legge prevede che i coniugi « non possano, l’uno senza l’altro, alienare o gravare di diritti reali gli immobili, le aziende commerciali e le imprese facenti parte della comunione, […] » (art. 1424 del Codice civile francese).