Sì. In materia di comunione, l’articolo 815-3, 4°, del Codice civile francese dispone che la maggioranza dei due terzi dei comproprietari può « stipulare e rinnovare le locazioni diverse da quelle aventi per oggetto un immobile a uso agricolo, commerciale, industriale o artigianale ». Nel suo caso si tratta di una locazione avente per oggetto un immobile a uso agricolo, che deve dunque essere concessa da tutti i comproprietari.