Sì. La legge prevede che, quando un condomino possiede una quota delle parti comuni superiore alla metà, il numero di voti di cui dispone è ridotto alla somma dei voti degli altri condomini (art. 22, I, della legge n. 65-557 del 10 luglio 1965).
Per inciso : ciascun condomino dispone di un numero di voti corrispondente alla propria quota nelle parti comuni.