No, non è necessaria.
Tuttavia, in linea di principio, la traduzione presentata insieme al documento originale non deve formare oggetto di legalizzazione né essere munita dell’apostille.
Se però la traduzione è stata fatta da un traduttore giurato, la firma di quest’ultimo dovrà essere certificata (in comune o davanti a un notaio). Per effetto di questa certificazione materiale di firma, il documento diventa un « atto pubblico » che, in mancanza di esenzione, deve essere legalizzato o apostillato.