Donazioni e successioni internazionali: quale fiscalità?

Aggiornato il martedì 8 luglio 2025

Quando una donazione o una successione presenta una dimensione internazionale, si pone la delicata questione del diritto applicabile, sia sul piano civile sia su quello fiscale.
Ogni paese dispone di una fiscalità propria, destinata ad applicarsi ai beni situati sul suo territorio e/o ai suoi residenti. La principale difficoltà è allora evitare una doppia imposizione. In Francia è l’articolo 750 ter del Codice generale delle imposte a fissare le regole in materia. Tali regole, tuttavia, si applicano soltanto in mancanza di una convenzione fiscale internazionale bilaterale.

In mancanza di convenzione bilaterale, quali sono le regole fiscali applicabili in Francia?

L’articolo 750 ter del Codice generale delle imposte fissa le regole fiscali applicabili in mancanza di convenzione internazionale, in funzione del domicilio del defunto o del donante (persona che effettua una donazione), di quello del donatario (persona che riceve una donazione) o degli eredi, e in funzione del luogo in cui si trovano i beni.


Se il defunto o il donante è domiciliato in Francia

Tutti i beni trasmessi sono imponibili in Francia, che siano situati in Francia o fuori dalla Francia e che gli eredi, i donatari o i legatari siano fiscalmente domiciliati in Francia o meno (art. 750 ter, 1°, del CGI).

In questo caso, l’importo delle imposte di trasferimento pagate fuori dalla Francia è deducibile dall’imposta dovuta in Francia.

Se il defunto o il donante non è domiciliato in Francia

  • Se neppure l’erede o il donatario è domiciliato in Francia, soltanto i beni situati in Francia sono soggetti all’imposta di trasferimento in Francia (art. 750 ter, 2°, del CGI). In questo caso non è possibile imputare l’imposta pagata all’estero sull’imposta dovuta in Francia.
  • Se l’erede, il donatario o il legatario è stato domiciliato in Francia per almeno sei anni nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la trasmissione, tutti i beni trasmessi, situati in Francia o all’estero, sono soggetti all’imposta di trasferimento in Francia (art. 750 ter, 3°, del CGI).
    In questo caso, l’importo delle imposte di trasferimento pagate fuori dalla Francia è deducibile dall’imposta dovuta in Francia.

E che cosa accade per la doppia imposizione?


Nello Stato di domicilio del non residente francese possono esistere regole dello stesso tipo. Questo meccanismo può quindi generare problemi di doppia imposizione. In tal caso una stessa operazione può essere tassata in due paesi, per esempio nel paese di residenza del francese espatriato e nel paese di residenza dei suoi figli.

Inoltre, la natura dei beni trasmessi può differire da uno Stato all’altro. Alcuni beni sono così considerati in Francia come immobili, mentre in altri paesi si tratta di beni mobili. Anche in questo caso possono esistere rischi di doppia imposizione.


L’articolo 784 del Codice generale delle imposte prevede tuttavia un sistema che consente di evitare in alcuni casi la doppia imposizione. Quando infatti il donante o il defunto è domiciliato in Francia (art. 750 ter, 1°, del CGI) o quando il donatario o l’erede è domiciliato in Francia (art. 750 ter, 3°, del CGI), l’importo delle imposte pagate fuori dalla Francia sui beni situati fuori dalla Francia è imputato sull’importo delle imposte dovute in Francia.


L’imputazione è effettuata mediante un modulo Cerfa n. 2740 rilasciato dall’ufficio delle imposte dei non residenti.

Dove informarsi?

A che cosa servono le convenzioni internazionali?

Per limitare le doppie imposizioni, la Francia ha firmato convenzioni fiscali internazionali bilaterali.

Queste convenzioni, che prevalgono sulla legge nazionale degli Stati firmatari, definiscono i diritti degli Stati quanto alle imposte che possono riscuotere. Le convenzioni possono dunque derogare alla legge nazionale. La loro redazione e il loro funzionamento non sono omogenei ed esse possono essere modificate nel tempo.

Perciò, in ogni caso, sia per una donazione sia per una successione, occorre verificare se è stata firmata una convenzione tra la Francia e il paese di residenza dell’espatriato. Bisogna inoltre tenere conto dei protocolli aggiuntivi eventualmente intervenuti dopo la firma della convenzione.

Quali sono i limiti delle convenzioni internazionali?

Il primo limite deriva dal fatto che il numero di convenzioni fiscali bilaterali firmate dalla Francia è limitato (121 convenzioni fiscali bilaterali, per tutte le imposte, nel 2019 secondo la Corte dei conti). Inoltre, le convenzioni firmate riguardano soltanto uno o più tipi di imposte, ma non comprendono l’intera fiscalità. Una convenzione bilaterale può così trattare delle imposte relative alle successioni o delle imposte sul reddito senza affrontare le regole relative alle donazioni.

Inoltre, in alcuni casi, anche se una convenzione è stata firmata, è possibile che non sia applicabile a causa del suo ambito di applicazione. Per esempio, la convenzione franco-monegasca del 1° aprile 1950, applicabile in materia di imposte di successione, riguarda soltanto i cittadini francesi o monegaschi. Così, se una persona di nazionalità svizzera, proprietaria di un immobile in Francia, muore a Monaco, luogo del suo domicilio, la convenzione franco-monegasca non sarà applicabile.

Infine, l’applicazione della legge fiscale di uno Stato non ha influenza sull’applicazione della legge civile (regole di designazione degli eredi o che disciplinano la divisione, per esempio).

In conclusione, per preparare la trasmissione di un patrimonio ed evitare brutte sorprese, è opportuno rivolgersi a un professionista come il notaio. Questi potrà consigliare utilmente ciascuno sia sul piano civile sia sul piano fiscale, tanto in materia di donazione quanto di successione.

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