La proclamazione della libertà del commercio e dell’industria all’epoca rivoluzionaria segna una frattura con la società dell’Ancien Régime. La legge Le Chapelier, dopo il decreto d’Allarde del 1791, pone infatti fine alle corporazioni, cioè al monopolio dell’esercizio di determinati mestieri da parte di un numero ristretto ed esclusivo di maestri. In seguito, questa libertà non ha smesso di essere riaffermata in Francia e in Europa.
Che cos’è la libertà del commercio e dell’industria? Definizione
La libertà del commercio e dell’industria rinvia alla libertà, riconosciuta in linea di principio a ogni persona, di scegliere la propria attività economica e di determinarne le condizioni.
Essa rinvia a diverse libertà affini:
- la libertà di intraprendere, più ampia e definita dal Consiglio costituzionale come « la libertà di accedere a una professione o a un’attività economica ma anche [come] la libertà nell’esercizio di tale professione o attività » (Cons. cost., 27 marzo 2014, dec. n. 2014-692 DC);
- la libertà di gestione: l’imprenditore decide i mezzi da impiegare per assicurare il successo della propria attività;
- la libertà di concorrenza, principio fondatore dell’Unione europea: l’imprenditore può esercitare la propria attività in concorrenza con gli altri imprenditori.
Le fonti - nel diritto francese
Il principio della libertà del commercio e dell’industria è stato istituito dall’articolo 7 della legge del 2 e 17 marzo 1791, detta « decreto d’Allarde », che precisa che « sarà libera ogni persona di esercitare il commercio o la professione, arte o mestiere che riterrà opportuno ».
Tale libertà è stata in seguito confermata dalla legge del 14 e 17 giugno 1791, detta « Le Chapelier », che sopprime le corporazioni.
Il principio della libertà di intraprendere è stato consacrato come principio di valore costituzionale sul fondamento dell’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, secondo il quale « La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri » (Consiglio costituzionale, DC n. 81-132, Legge relativa alle nazionalizzazioni, 16 gennaio 1982).
• Nel diritto europeo
La libertà del commercio e dell’industria è stata anzitutto consacrata dal Trattato di Roma del 1957 sotto il profilo della libertà di stabilimento. Quest’ultima riguarda la libertà di ogni cittadino dell’Unione europea di circolare sul territorio comunitario e di stabilirsi in uno degli Stati membri per svolgervi l’attività economica di propria scelta nel rispetto delle leggi.
Dalla creazione, nel 1992, del Mercato unico con il Trattato sull’Unione europea (o Trattato di Maastricht), le libertà garantite in seno all’Unione europea sono: la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone.
Spetta alla Corte di giustizia europea tutelare l’applicazione di questa libertà di stabilimento contro disposizioni nazionali idonee a ostacolarne o a rendere meno attraente l’esercizio, ma anche vigilare sulla sua applicazione da parte dei privati.
Dal 2000 la libertà del commercio e dell’industria figura all’articolo 16 della Carta dell’Unione europea, secondo il quale « è riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali ». L’articolo 15 consacra dal canto suo « il diritto di ogni persona di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata ».
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali non consacra formalmente la libertà del commercio e dell’industria. La Corte europea dei diritti dell’uomo protegge tuttavia indirettamente questa libertà ricollegandola ad altre consacrate dalla Convenzione. Per esempio, essa ha concluso per la violazione del divieto di discriminazione nonché della libertà di pensiero, di coscienza e di religione da parte della legislazione greca che vieta l’accesso alla professione di dottore commercialista a ogni persona che abbia commesso un reato, senza limitare tale divieto alla commissione di determinati reati gravi. Nella fattispecie il richiedente era stato condannato per rifiuto di indossare l’uniforme per motivi religiosi (CEDU grande camera, 6 aprile 2000, n. 34369/97, Thlimmenos c. Grecia).
Gli effetti della libertà del commercio e dell’industria: alcune illustrazioni
La libertà del commercio e dell’industria promuove la possibilità di intraprendere senza ostacoli.
Esempi:
- Nel 2016 il Consiglio costituzionale ha censurato l’articolo L.3121-10 del Codice dei trasporti francese, che vietava il cumulo delle attività di conducente di taxi e di conducente di autovettura di trasporto con conducente, in quanto contrario alla Costituzione poiché arrecava un pregiudizio non giustificato alla libertà di intraprendere (Consiglio costituzionale, QPC n. 2015-516 del 15 gennaio 2016, sig. Robert M. e altri);
- Il Consiglio costituzionale, in una prospettiva di mantenimento della concorrenza di un’impresa francese verso l’esterno, ha censurato la sospensione della fabbricazione e dell’esportazione di prodotti a base di bisfenolo A, considerando che, se tali prodotti non potevano essere commercializzati in Francia, potevano esserlo in numerosi Paesi e che una simile sospensione arrecava un pregiudizio sproporzionato alla libertà di intraprendere (Consiglio costituzionale, QPC n. 2015-480 del 17 settembre 2015, Association Plastics Europe);
- La legge n. 2010-658 del 15 giugno 2010 ha consacrato la possibilità per il minore emancipato di esercitare il commercio su decisione del giudice tutelare.
I limiti alla libertà del commercio e dell’industria
La libertà del commercio e dell’industria non è generale e assoluta. Di conseguenza, il legislatore può apportarvi restrizioni. Tali limiti possono essere giustificati dalla tutela dell’interesse generale così come di interessi particolari.
I limiti in nome della tutela dell’interesse generale
Questi limiti rientrano nell’ordine pubblico di direzione. In altri termini, mirano a proteggere l’interesse generale della società. È il caso in cui la legge subordina l’accesso e l’esercizio di attività professionali ad autorizzazioni o dichiarazioni amministrative, oppure nazionalizza determinate attività.
Esempi:
- divieto della pubblicità a favore del tabacco e delle bevande alcoliche in nome della tutela della salute pubblica;
- divieto di esercitare determinate professioni, come quelle a contatto con i minori, a seguito di una condanna penale;
- subordinazione dell’accesso a determinate professioni all’ottenimento di un diploma o al superamento di un concorso;
- aiuti degli enti territoriali alle imprese che limitano la libera concorrenza;
- obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’organizzazione di giochi online…
I limiti in nome della tutela di interessi particolari:
Questi limiti rientrano nell’ordine pubblico di protezione. In altri termini, mirano a proteggere gli individui o determinate categorie di persone, come i consumatori, dagli abusi della libertà del commercio e dell’industria.
Esempi:
- chiusura di un esercizio commerciale per ragioni di salute pubblica;
- impossibilità per un minore di esercitare un’attività commerciale;
- tariffe regolamentate per determinati atti redatti dai notai, al fine di proteggere i clienti;
- limitazione dell’orario di lavoro dei dipendenti…
Gli organi giurisdizionali francesi, in primo luogo il Consiglio costituzionale, e quelli europei, nonché alcune autorità come l’autorità garante della concorrenza, vigilano affinché tali limitazioni siano giustificate, necessarie e proporzionate.
Il notaio al servizio degli enti territoriali
Tanto nel diritto interno quanto nel diritto comunitario, i notai, nella loro attività, sono chiamati a verificare la corretta applicazione della libertà del commercio e dell’industria, per esempio nell’ambito degli aiuti pubblici alle imprese.