Divorzio: sorte dei debiti e dei prestiti contratti durante il matrimonio

Aggiornato il venerdì 25 aprile 2025

La sorte dei debiti e dei mutui contratti durante il matrimonio e non estinti è in linea di principio definita al momento della liquidazione del regime patrimoniale, al momento del divorzio o successivamente. Si pongono allora sempre almeno due questioni: da un lato quella dell’obbligazione ai debiti, che riguarda il rapporto dei coniugi con i loro creditori (una banca, per esempio) e, dall’altro, quella del contributo ai debiti, che riguarda la ripartizione del carico definitivo del debito tra i coniugi. Occorre inoltre tenere conto del regime patrimoniale nonché del fatto che il debito sia stato contratto da un solo coniuge o da entrambi.

I debiti contratti da entrambi i coniugi

Qualunque sia il regime patrimoniale, un debito contratto da entrambi i coniugi è comune (o indiviso) e vincola entrambi.

L’obbligazione dei coniugi nei confronti dei creditori

Si tratta qui di sapere verso chi il creditore può rivolgersi e quale patrimonio può aggredire dopo lo scioglimento.

Se il debito è solidale, il creditore può agire contro uno qualsiasi dei coniugi e per l’intero. Spetterà poi a chi ha pagato rivalersi sull’ex coniuge affinché gli rimborsi la sua quota.

In mancanza di solidarietà, il creditore può soddisfarsi sui beni della comunione post-coniugale o indivisi oppure, dopo la divisione, agire contro ciascun ex coniuge per la sua quota.

La ripartizione finale del debito tra i coniugi

Dopo lo scioglimento del regime patrimoniale, ciascuno deve sopportare definitivamente la propria quota (il più delle volte la metà) del debito comune o indiviso (articolo 1485 del Codice civile francese).

Se uno dei coniugi ha contribuito oltre quanto era tenuto, può rivalersi sull’altro coniuge per ottenere il riequilibrio (articolo 1487 del Codice civile francese).

Da sapere: anche se il debito è stato contratto da entrambi i coniugi sposati in regime di comunione, esso potrà essere considerato personale e quindi a carico definitivo del coniuge al quale il debito ha esclusivamente giovato (articolo 1416 del Codice civile francese).

I debiti contratti da un solo coniuge

Tutto dipende dal regime patrimoniale della coppia:

  • In regime di separazione dei beni

Sarà debitore soltanto il coniuge che ha contratto il debito (articolo 1536, comma 2, del Codice civile francese). In caso di mancato pagamento, il creditore può agire soltanto contro di lui.
In via eccezionale, alcuni debiti contratti da un solo coniuge vincolano entrambi:

Un debito contratto da un coniuge può essere qualificato come comune o come personale.


1. Per quanto riguarda i debiti personali:

Si tratta dei debiti anteriori al matrimonio, relativi a un bene personale (articolo 1410 del Codice civile francese) o di natura extracontrattuale (articolo 1417 del Codice civile francese) oppure contratti nell’interesse personale del coniuge debitore (articolo 1416 del Codice civile francese):

Nei confronti dei creditori: il pagamento di tale debito può essere perseguito, dopo lo scioglimento, sul patrimonio personale del debitore e sulla sua parte di comunione nella divisione.

Contributo tra i coniugi: il debito personale che non è stato saldato durante il matrimonio incombe al solo coniuge interessato (articolo 1485, comma 2, del Codice civile francese).

Da sapere: durante il matrimonio si applicano altre regole. Un debito personale saldato durante il matrimonio con fondi comuni comporta il pagamento di un rimborso alla comunione al momento della liquidazione (articolo 1412 del Codice civile francese).

2. Per quanto riguarda i debiti entrati in comunione,

Si tratta degli altri debiti contratti durante il matrimonio nonché dei debiti alimentari o domestici (articolo 1409 del Codice civile francese).
Nei confronti dei creditori: in caso di mancato pagamento, dopo lo scioglimento del regime patrimoniale, il creditore può agire:

  • contro il coniuge che ha contratto il debito per la totalità (articolo 1482 del Codice civile francese). Il coniuge debitore risponde con il proprio patrimonio personale e con la sua parte di comunione in caso di divisione.
  • contro il coniuge del proprio debitore per la metà del debito. Dopo la divisione, un coniuge può proteggersi dai creditori dell’altro invocando, a determinate condizioni, il beneficio dell’emolumento: potrà essere tenuto a tali debiti soltanto nei limiti dell’attivo ricevuto al momento della divisione (articolo 1483 del Codice civile francese).

Da sapere: il pagamento dei mutui e delle fideiussioni sottoscritti da un solo coniuge può essere perseguito, dopo lo scioglimento della comunione, soltanto nei confronti del coniuge che li ha sottoscritti.

  • Contributo tra i coniugi: ciascuno degli ex coniugi deve contribuire al pagamento del debito comune nella misura della metà (articolo 1485, comma 1, del Codice civile francese). Se uno dei coniugi paga più della propria parte, dispone di un’azione di regresso per ottenere il riequilibrio del contributo finale (articoli 1487 e 1489 del Codice civile francese).

Da sapere : è possibile derogare a queste regole di contributo tra coniugi mediante una clausola della divisione (articolo 1490 del Codice civile francese).

I debiti solidali

Qualunque sia il regime patrimoniale scelto, la sorte dei debiti domestici è disciplinata dal Codice civile francese e comporta la solidarietà dei coniugi. Allo stesso modo, il più delle volte i coniugi che sottoscrivono insieme un mutuo ne sono tenuti solidalmente. Il creditore di un debito solidale può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro coniuge per la totalità del debito.

I debiti domestici

Si tratta dei debiti che hanno per oggetto il mantenimento della famiglia o l’istruzione dei figli (articolo 214 del Codice civile francese). Esempi: spese alimentari, bollette dell’acqua e dell’elettricità, canone di locazione, spese sanitarie, spese scolastiche, di attività sportive…

Ciascuno dei coniugi può concludere da solo i contratti che hanno per oggetto il mantenimento della famiglia o l’istruzione dei figli. Tuttavia, in caso di mancato pagamento, entrambi i coniugi ne sono tenuti solidalmente (articolo 220 del Codice civile francese). Il creditore può quindi agire contro uno qualsiasi dei coniugi, per l’intero.

La solidarietà tra coniugi non si applica invece per:

  • le spese manifestamente eccessive;
  • gli acquisti rateali contratti da uno solo dei coniugi (acquisto a credito concesso dal venditore);
  • i mutui contratti da un solo coniuge e che non riguardano somme modeste necessarie ai bisogni della vita quotidiana.

Un mutuo contratto da entrambi i coniugi, qualunque ne sia l’importo, o un mutuo contratto da un solo coniuge ma relativo a una somma modesta necessaria alla vita quotidiana comporta la solidarietà dei coniugi.

La sorte dei mutui solidali

I coniugi restano entrambi tenuti nei confronti del mutuante a rimborsare la totalità dei mutui che hanno contratto solidalmente (credito al consumo, mutuo immobiliare, ecc.). Tuttavia, in occasione della liquidazione del loro regime patrimoniale, essi possono chiedere alla banca la propria liberazione dal vincolo di solidarietà. Se la banca accetta, uno dei coniugi è liberato dall’obbligo di rimborsare il mutuo. L’altro coniuge, quello che conserva il bene, resta vincolato dal contratto.

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