I beni che appartengono agli enti pubblici (Stato, enti territoriali, comuni…) rientrano o nel loro demanio pubblico, quando sono destinati all’uso diretto o indiretto del pubblico, oppure nel loro patrimonio privato.
Che cos’è un bene immobile appartenente al demanio pubblico?
Il demanio pubblico è costituito in particolare da beni immobili appartenenti all’ente pubblico.
I beni che compongono il demanio pubblico possono essere immateriali (diritti), materiali (oggetti fisici), immobili o mobili. Qui ci occupiamo dei beni immobili.
Il Codice generale della proprietà degli enti pubblici francese (CG3P) dà una definizione precisa del demanio pubblico immobiliare. In applicazione delle disposizioni dell’articolo L. 2111-1 del CG3P, per essere qualificati come appartenenti al demanio pubblico i beni immobili devono essere:
- o destinati all’uso diretto del pubblico,
- oppure destinati a un servizio pubblico, purché in tal caso siano oggetto di un allestimento indispensabile all’esecuzione dei compiti di tale servizio pubblico.
Attenzione: la destinazione all’uso diretto del pubblico non va confusa con l’apertura al pubblico. Esempio: una spiaggia o una foresta aperta al pubblico non basta a farla rientrare nel demanio pubblico
Per figurare nel demanio pubblico dell’ente pubblico, il bene immobile deve appartenere in via esclusiva a quest’ultimo: così, i beni immobili degli enti pubblici soggetti al condominio figurano necessariamente nel loro patrimonio privato.
Beni rientranti nel patrimonio privato (articolo L2211-1 del CG3P)
Per contro, tutti i beni degli enti pubblici che non appartengono al demanio pubblico rientrano nel patrimonio privato degli enti pubblici.
Inserire un bene immobile nel demanio pubblico gli conferisce una protezione giuridica.
Inserire un bene immobile nel demanio pubblico permette di assicurarne una destinazione pubblica.
Tali beni immobili sono così inalienabili e non è loro applicabile alcuna prescrizione acquisitiva, come dispone l’articolo L. 3111-1 del Codice generale della proprietà degli enti pubblici francese: « I beni degli enti pubblici menzionati all’articolo L. 1 che rientrano nel demanio pubblico sono inalienabili e imprescrittibili. »
Come afferma il commissario del governo Aucoc: « è chiaro che il demanio pubblico è inalienabile e che, perché possa servire a tutti, occorre che nessuno possa appropriarsene una parte qualsiasi » (concl. su CE, 14 gennaio 1861, Città di Marsiglia).
L’inalienabilità costituisce la più importante regola di tutela del demanio pubblico. È dunque vietato cedere a privati i beni che compongono il demanio pubblico.
Infine, è più difficile far uscire un bene immobile dal demanio pubblico che farvelo entrare. Infatti, per vendere è indispensabile rispettare una sdemanializzazione e una cessazione della destinazione.
L’uscita dal demanio pubblico (articolo L2141-1 CG3P)
Può accadere che un bene inserito nel demanio pubblico perda con gli anni la propria utilità pubblica. Il demanio pubblico non è dunque mai fisso. A tal fine gli enti pubblici possono aver bisogno di applicare a tali beni un regime meno vincolante, pur restandone proprietari. Possono anche volerli vendere. A questo scopo è previsto un protocollo molto rigoroso: la cessazione della destinazione e la sdemanializzazione del bene.
Così, l’uscita di un bene dal demanio pubblico comunale richiede la cessazione della sua destinazione e, in seguito, una delibera del comune che constati tale cessazione e disponga la sdemanializzazione del bene.
Una volta cessata la destinazione e disposta la sdemanializzazione, il bene esce dal demanio pubblico ed entra nel patrimonio privato: il regime della demanialità pubblica cessa. Il bene può allora essere concesso a privati o venduto.
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