Siete il locatore del maggiorenne protetto?
Il maggiorenne protetto è una persona che si trova « nell’impossibilità di provvedere da sola ai propri interessi a causa di un’alterazione, medicalmente accertata, delle proprie facoltà mentali o delle proprie facoltà fisiche tale da impedire l’espressione della sua volontà » (art. 425 Cod. civ. francese) e che beneficia di una misura di protezione prevista dalla legge. Può trattarsi in particolare di una misura di amministrazione di sostegno o di tutela (art. 440 e seguenti Cod. civ. francese).
Accade che, alla morte di un maggiorenne protetto, non sia noto alcun erede. Come agire allora?
In caso di morte del vostro inquilino maggiorenne protetto, la locazione non è automaticamente risolta. Essa prosegue a favore:
- del coniuge superstite,
- dei discendenti che vivevano con lui da almeno un anno alla data del decesso,
- del partner unito da pacs,
- degli ascendenti, del convivente notorio o delle persone a carico che vivevano con lui da almeno un anno alla data del decesso.
In assenza di queste persone, la locazione è risolta di pieno diritto (articolo 14 della legge del 6 luglio 1989). Se non vi è alcun erede noto che svuoti l’abitazione, il locatore deve adire il tribunale ordinario per poterla recuperare.
Buono a sapersi: se l’inquilino scompare senza che si possa fornire la prova formale della sua morte, il locatore può, per recuperare la propria abitazione, utilizzare la procedura di abbandono dell’alloggio. Un commissario di giustizia invia all’inquilino titolare una messa in mora a giustificare l’occupazione dell’abitazione. In mancanza di risposta entro un mese dal ricevimento della lettera, egli constata l’abbandono dell’alloggio in un verbale (articolo 14-1 della legge del 6 luglio 1989).
Attenzione: il trasferimento della locazione può essere chiesto dalle stesse persone previste in materia di decesso.
Il locatore adisce allora il tribunale ordinario per ottenere la risoluzione della locazione (art. 1 del decreto 2011-945 del 10 agosto 2011), l’autorizzazione a svuotare l’abitazione e a far vendere all’asta i beni aventi un valore commerciale, secondo determinate modalità (art. 3 dello stesso decreto).
Siete il tutore o l’amministratore di sostegno del maggiorenne protetto?
Alla morte del maggiorenne protetto il vostro incarico cessa (art. 393 Cod. civ. francese) e dovete:
- redigere un rendiconto di gestione delle operazioni intervenute dalla redazione dell’ultimo rendiconto e sottoporlo alla verifica e all’approvazione del direttore dei servizi di cancelleria del tribunale ordinario;
- entro i 3 mesi successivi al decesso, consegnare una copia degli ultimi 5 rendiconti di gestione agli eredi della persona protetta (art. 472 e 514 Cod. civ. francese).
Buono a sapersi: il giudice può dispensarvene in ragione dell’esiguità dei redditi o del patrimonio della persona protetta.
Tuttavia, quando non vi sono eredi noti, il mandatario giudiziario alla protezione dei maggiorenni può « rivolgersi al notaio del defunto in vista della definizione della successione oppure, in mancanza, chiedere al presidente del consiglio notarile dipartimentale di designarne uno » (art. 1215 del Codice di procedura civile francese).
Siete un creditore del maggiorenne protetto?
Come la persona che assicurava l’amministrazione del patrimonio del defunto, il notaio, ogni interessato o il pubblico ministero, potete adire il tribunale ordinario affinché riconosca la successione come giacente e ne affidi la curatela all’autorità amministrativa competente per il demanio (art. 809-1 Cod. civ. francese).
Che cos’è una successione giacente?
- quando nessuno la reclama e non vi sono eredi noti,
- quando gli eredi noti hanno tutti rinunciato alla successione,
- quando gli eredi noti non hanno accettato la successione entro i 6 mesi successivi al decesso.
Dovete poi dichiarare il vostro credito presso il curatore, investito di una serie di poteri per definire la successione (art. 810-2 e 810-5 Cod. civ. francese). Trascorsi 6 mesi, il curatore redige un progetto di soddisfazione del passivo e procede al pagamento dei creditori conformemente all’articolo 796 del Codice civile francese.