La situazione matrimoniale di una coppia ha ripercussioni sulla base imponibile, sul calcolo e sul pagamento delle sue imposte, che si tratti dell’imposta sul reddito (IR), dell’imposta sul patrimonio immobiliare (IFI) o delle imposte locali. Queste ripercussioni differiscono a seconda che la coppia sia sposata, unita da un PACS o in unione libera.
Coppia e imposta sul reddito: coppie sposate o unite da un PACS
Un’imposizione congiunta
Le coppie sposate o unite da un PACS sono soggette a imposizione congiunta, e ciò a decorrere dall’anno del loro matrimonio o della conclusione del loro PACS, sui redditi percepiti da ciascuno di essi, su quelli dei loro figli e delle persone a loro carico (CGI art. 6.1, co. 2 e 3)
A decorrere dal 1° settembre 2025, l’aliquota della ritenuta per i coniugi o i partner legati da un patto civile di solidarietà soggetti a imposizione congiunta è, salvo opzione contraria del contribuente, individualizzata (CGI, art. 204 E, modificato dalla legge 2023-1322, art. 19). Prima di tale data l’aliquota della ritenuta era comune per difetto e poteva essere individualizzata su richiesta.
Le eccezioni all’imposizione congiunta
- la coppia può scegliere un’imposizione distinta dei propri redditi nell’anno del matrimonio o della conclusione del PACS. Devono allora essere trasmesse all’ufficio delle imposte due dichiarazioni individuali (articolo 6.2 CGI).
Questa opzione non è applicabile quando i partner uniti da un PACS si sposano tra loro. - i coniugi possono essere imposti separatamente (articolo 6.4 CGI), in particolare:
- quando sono in separazione dei beni e non vivono sotto lo stesso tetto,
- quando, essendo in corso una separazione legale o un divorzio, sono stati autorizzati dal giudice per gli affari familiari a risiedere separatamente,
- quando, in caso di abbandono del domicilio coniugale da parte dell’uno o dell’altro coniuge, ciascuno dispone di redditi distinti.
- la coppia può scegliere un’imposizione distinta dei propri redditi nell’anno del matrimonio o della conclusione del PACS. Devono allora essere trasmesse all’ufficio delle imposte due dichiarazioni individuali (articolo 6.2 CGI).
Quali sono le conseguenze di questa imposizione congiunta?
- La base imponibile è costituita dai redditi della coppia, il che può essere sfavorevole per chi era poco o per nulla imponibile,
- L’imposizione congiunta comporta una solidarietà fiscale (CGI, art. 1691 bis): l’amministrazione fiscale può così reclamare l’intera imposta all’uno come all’altro dei coniugi, anche se i redditi provengono soltanto da uno di essi.
- In caso di morte di uno dei coniugi o partner, l’imposta ancora da pagare al momento del decesso costituisce un passivo della comunione/comunione ereditaria e figurerà per metà nel passivo della successione. Dopo il decesso, il coniuge o partner diventa personalmente responsabile dell’imposta sui propri redditi.
Coppia e imposta sul reddito: coppie che vivono in unione libera
I conviventi non formano un nucleo fiscale comune. Ciascuno è imposto separatamente sui propri redditi (CGI art. 6).
Coppia e Imposta sul Patrimonio immobiliare (IFI)
L’IFI è dovuta dalle persone il cui patrimonio immobiliare netto supera 1 300 000 € al 1° gennaio dell’anno di imposizione (CGI art. 964).
Coppie sposate o unite da un PACS
Le coppie sposate o unite da un PACS formano oggetto di un’imposizione congiunta ai fini dell’IFI, come per l’IR (CGI art. 965, 1°.). Va presentata una sola dichiarazione, qualunque sia il regime patrimoniale dei coniugi o partner.
In linea di principio, i beni appartenenti ai figli minorenni sono imposti a nome dei genitori che ne hanno l’amministrazione legale. I genitori divorziati o separati che esercitano in comune la responsabilità genitoriale possono dichiarare ciascuno la metà del valore dei beni dei propri figli minorenni.
Buono a sapersi : alcuni coniugi possono essere imposti separatamente, in particolare (CGI art. 964 e art. 6.4, a e b):
- quando sono in separazione dei beni e non vivono sotto lo stesso tetto;
- quando, essendo in corso una separazione legale o un divorzio, sono stati autorizzati dal giudice ad avere residenze separate.
Conseguenza dell’imposizione congiunta: la solidarietà fiscale nel pagamento dell’imposta
I coniugi e i partner uniti da un PACS sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta sul patrimonio immobiliare (CGI art. 1723 ter-00 B).
Buono a sapersi : in alcuni casi è possibile chiedere un esonero dall’obbligo di pagamento « in caso di sproporzione marcata tra l’importo del debito fiscale e, alla data della domanda, la situazione finanziaria e patrimoniale, al netto degli oneri, del richiedente » (CGI art. 1691 II. 2. c.)
Per i conviventi
I conviventi notori sono soggetti a un’imposizione congiunta (CGI art. 964).
Buono a sapersi : l’articolo 515-8 del Codice civile definisce la convivenza di fatto come « un’unione di fatto, caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e di continuità, [...] ». La giurisprudenza vi aggiunge una questione di notorietà (relazione pubblica).
Coppia e imposte locali
La tassa di abitazione
La tassa di abitazione è disciplinata dagli articoli da 1407 a 1414 B del CGI. È stata soppressa per le residenze principali il 1° gennaio 2023, ma resta dovuta per alcune seconde case o abitazioni sfitte.
La tassa è stabilita a nome delle persone che hanno la disponibilità o il godimento dei locali imponibili, si tratti del proprietario, dell’usufruttuario, dell’occupante a titolo gratuito ecc.
Coniugi, partner uniti da un PACS
- L’imposizione riguarda la coppia e viene inviato un solo avviso di imposta. I coniugi e i partner uniti da un PACS sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa di abitazione quando vivono sotto lo stesso tetto (CGI art. 1691 bis);
- Le coppie che non vivono insieme pagano in linea di principio separatamente la propria tassa di abitazione. La tassa è stabilita a nome delle persone che hanno, a qualsiasi titolo, la disponibilità o il godimento dei locali imponibili (CGI art. 1408).
Conviventi
- Quando la seconda casa appartiene a entrambi i conviventi (o come cointestatari del contratto di locazione, o come comproprietari), la tassa di abitazione è stabilita a nome di entrambi.
- Se l’alloggio è detenuto da uno solo dei conviventi, è quest’ultimo il solo responsabile del pagamento della tassa.
- A differenza delle coppie sposate o unite da un PACS, i conviventi non sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa di abitazione.
Coppia e imposta fondiaria
L’imposta fondiaria è disciplinata dagli articoli da 1380 a 1406 del CGI. È dovuta dal proprietario al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Non vi è solidarietà fiscale tra coniugi o comproprietari (partner/conviventi).
Coppia e imposte nell’ambito di donazione o successione
Le donazioni tra coniugi o partner
Quando un coniuge desidera effettuare in vita una donazione al proprio coniuge, può essere dovuta un’imposta chiamata imposta di trasferimento a titolo gratuito. Per il calcolo di tale imposta, il coniuge donatario beneficia di un abbattimento di 80 724 € (CGI, art. 790 E), rinnovabile ogni 15 anni. La somma che eccede l’importo dell’abbattimento è tassabile per scaglioni dal 5% al 45%, secondo la tabella definita all’articolo 777 del Codice generale delle imposte.
Buono a sapersi : non vanno confuse le donazioni tra vivi, che operano un trasferimento di proprietà immediato e sono in linea di principio irrevocabili, e le donazioni tra coniugi (o donazioni al superstite), che producono effetto al momento della morte di uno dei coniugi e che sono revocabili in qualsiasi momento.
Le successioni tra coniugi o partner
Quando uno dei coniugi o partner muore, il coniuge superstite è esente dall’imposta di successione, chiamata imposta di trasferimento a titolo gratuito (CGI, art. 796-0 bis). Questa esenzione si applica qualunque sia il regime patrimoniale scelto e che vi sia o meno un testamento (o una donazione al superstite).
Donazione, successione e convivenza di fatto
Ogni trasmissione (per donazione o per legato, testamento) tra conviventi è tassata all’aliquota del 60% (CGI, art. 777) dopo un abbattimento di 1.594 euro (CGI, art. 788, IV).