La clausola di prelevamento preciputario è un vantaggio matrimoniale che dà al coniuge beneficiario il diritto di prelevare in natura, prima di ogni divisione e senza contropartita, beni o una somma di denaro facenti parte della massa comune (Codice civile francese, artt. da 1515 a 1519).
Questa clausola è prevista nel contratto di matrimonio e si applica quindi soltanto al matrimonio, escluso il PACS. Si applica il più delle volte al regime di comunione, ma è concepibile anche in una società di acquisti annessa a un regime di separazione dei beni.
Attualità 2025 : il prelevamento preciputario non è soggetto all’imposta di divisione. Conformemente al parere della sezione civile, la sezione commerciale della Corte di cassazione, con una sentenza del 5 novembre 2025, ha appena deciso che il prelevamento preciputario non costituisce un’operazione di divisione e non è quindi soggetto all’imposta di divisione, assumendo così una posizione contraria a quella dell’amministrazione fiscale.
Le caratteristiche giuridiche della clausola di prelevamento preciputario
• Costituisce un vantaggio matrimoniale che procura un arricchimento al coniuge che ne beneficia, senza contropartita.
• Costituisce un guadagno di sopravvivenza e può quindi eseguirsi soltanto in caso di morte di un coniuge e di sopravvivenza del coniuge beneficiario
• È di origine puramente convenzionale: trae quindi la propria forza dalla volontà dei futuri coniugi, espressa con contratto di matrimonio o con convenzione modificativa del contratto di matrimonio realizzata durante il matrimonio.
• La consegna del prelevamento preciputario si esercita in natura, prima di ogni divisione, ma sull’attivo netto, cioè dopo il pagamento del passivo e dei rimborsi tra masse (Codice civile francese, art. 1516, « tra soci »). Di conseguenza, il suo importo sarà noto soltanto al termine della liquidazione.
• È una semplice facoltà per il suo beneficiario.
L’oggetto della clausola di prelevamento preciputario
La clausola di prelevamento preciputario può riguardare soltanto i beni comuni, derivanti da un regime di comunione o da una società di acquisti annessa a un regime separatista. I beni propri o personali sono fuori dal suo ambito di applicazione.
Può riguardare beni immobili o mobili (mobili d’arredo, valore di riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita) o una somma di denaro.
Può riguardare beni in piena proprietà, in nuda proprietà o soltanto in usufrutto.
Si effettua a titolo particolare: riguarda quindi uno o più beni determinati e non l’insieme dei beni o una quota (a titolo universale). Si distingue in ciò da una clausola di divisione disuguale (per esempio, alla moglie saranno attribuiti i 2/3 della comunione) o di attribuzione integrale della comunione.
Attenzione : la clausola di prelevamento preciputario, semplice convenzione matrimoniale, non va confusa neppure con la clausola di attribuzione a titolo gratuito di beni propri, vera e propria liberalità tra coniugi.
I beneficiari del prelevamento preciputario
Il prelevamento preciputario può essere reciproco e stipulato a favore del coniuge superstite, chiunque esso sia, oppure a favore di uno solo di essi, e se sopravvive all’altro (Codice civile francese, art. 1515). Si tratta di un guadagno di sopravvivenza.
Se la comunione si scioglie per divorzio, il vantaggio matrimoniale sarà revocato di pieno diritto (Codice civile francese, art. 265), salvo che il coniuge abbia manifestato durante il procedimento la volontà di mantenerlo.
I vantaggi della clausola di prelevamento preciputario
Presenta in particolare i seguenti interessi:
• Consente di rafforzare i diritti del coniuge superstite: il coniuge beneficiario cumula il prelevamento preciputario con i propri diritti nella divisione della comunione e della successione.
• Offre un vantaggio sicuro, perché non è revocabile liberamente come lo è la donazione al superstite. La revoca passa per una modifica del contratto di matrimonio e richiede quindi l’accordo di entrambi i coniugi.
• Può essere limitata a determinati beni e consente di realizzare un compromesso tra l’obiettivo di protezione del coniuge superstite e il rispetto dei diritti degli altri eredi;
• È facoltativa per il beneficiario, il che apporta una certa flessibilità nella sua esecuzione: il coniuge ne fa uso se lo desidera;
• Consente di evitare una situazione di comunione su beni sensibili: quote sociali, azienda commerciale, …;
• È « gratuita »: il coniuge che ne beneficia non deve alcuna indennità, né alla comunione né agli eredi (salvo azione di riduzione a favore dei figli non comuni).
• Il coniuge superstite beneficiario non paga imposta di divisione su ciò che preleva a titolo di prelevamento preciputario, al di là della propria quota di comunione.
Rimessa in discussione del prelevamento preciputario
Morte : la clausola di prelevamento preciputario è caduca in caso di premorienza del beneficiario unico.
Divorzio : in linea di principio, la clausola preciputaria (come ogni vantaggio matrimoniale) è anch’essa revocata di pieno diritto in caso di divorzio.
I coniugi possono tuttavia manifestare volontà contraria. Tale scelta è allora irrevocabile e può essere espressa (Codice civile francese, art. 265):
• o nella convenzione di divorzio,
• o nella sentenza di divorzio,
• o, dal 2 giugno 2024, nel contratto di matrimonio (Codice civile francese, art. 265, co. 2, modificato dall’articolo 3 della legge n. 2024-494 del 31 maggio 2024).
Se il prelevamento preciputario sopravvive al divorzio, non sarà per questo consegnato al momento del divorzio, ma soltanto alla morte di uno dei coniugi (resta un guadagno di sopravvivenza).
Decadenza di pieno diritto o giudiziale : la stessa legge del 31 maggio 2024 ha creato agli articoli da 1399-1 a 1399-5 del Codice civile un meccanismo di decadenza dai vantaggi matrimoniali previsti in un contratto di matrimonio, in caso di condanna del coniuge beneficiario:
• Decadenza di pieno diritto in caso di condanna, come autore o complice, per: - aver volontariamente cagionato la morte del proprio coniuge, - o aver volontariamente commesso violenze che hanno provocato la morte del coniuge senza l’intenzione di cagionarla,
• Decadenza pronunciata dal tribunale ordinario su domanda di un erede, del coniuge vittima o del pubblico ministero in caso di condanna: – per torture, atti di barbarie, violenze volontarie, stupro o aggressione sessuale nei confronti del coniuge, come autore o complice, - per falsa testimonianza resa contro il coniuge in un procedimento penale, - per essersi volontariamente astenuto dall’impedire un crimine o un delitto contro l’integrità fisica del coniuge dal quale è derivata la morte, pur potendolo fare senza rischio per sé o per i terzi, - per denuncia calunniosa contro il coniuge quando, per i fatti denunciati, era prevista una pena criminale.
Infine, l’azione di riduzione a favore dei figli non comuni è un rimedio giudiziale che consente agli eredi legittimari non comuni di difendere la propria quota di eredità. Mira a correggere gli effetti di un vantaggio matrimoniale (clausola di prelevamento preciputario, per esempio) che, benché legale, ha come conseguenza di privare tali eredi della loro quota di legittima (Codice civile francese, art. 1527).
Fiscalità del prelevamento preciputario
La clausola di prelevamento preciputario ha dato luogo a un dibattito sull’esigibilità dell’imposta di divisione sull’operazione.
L’amministrazione fiscale ha finora ritenuto esigibile l’imposta di divisione del 2,50%, il che ha dato luogo a numerose controversie con contribuenti che contestavano tale imposizione.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha appena preso posizione in senso contrario e afferma che l’operazione non è soggetta all’imposta di divisione:
In primo luogo, sollecitata dalla sezione commerciale, la prima sezione civile, con un parere del 21 maggio 2025 (Cass. civ. 1ª, parere 21-5-2025, n. 23-19.780 FS-D), ha infatti ritenuto che il prelievo effettuato sulla comunione dal coniuge superstite in virtù di una clausola di prelevamento preciputario non costituisse un’operazione di divisione.
In secondo luogo, la sezione commerciale, con tre sentenze del 5 novembre 2025 (per esempio, Cass. com., 5 novembre 2025, n. 23-19.780), ha seguito tale parere e ha giudicato che il prelevamento preciputario non costituisce un’operazione di divisione e, di conseguenza, non può essere soggetto all’imposta di divisione.